Incostituzionale la confisca del veicolo se la messa alla prova ha esito positivo

Confisca e messa alla prova: incostituzionale applicarla se c’è esito positivo – indice:

L’articolo 224-ter, sesto comma, C.d.s stabilisce che “Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria”.

Sul disposto di tale norma ha sollevato questione di legittimità costituzionale il Tribunale di Bergamo l’8 maggio 2019 per irragionevolezza. La norma infatti, sostiene il giudice rimettente, è  contraria all’articolo 3 della Costituzione. Questa comporta una disparità di trattamento tra le conseguenze premiali dei lavori di pubblica utilità e quelle dell’esito positivo della messa alla prova.

La Corte Costituzionale avvalora le osservazioni del Tribunale di Bergamo secondo cui “l’autore del reato di guida in stato di ebbrezza subisce un’irragionevole e deteriore disparità di trattamento in ordine alla confisca del veicolo qualora il giudice penale abbia disposto nei suoi confronti la messa alla prova, anziché il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada”. Dichiara infine, nella recente sentenza del 25 aprile 2020 n. 75, l’illegittimità costituzionale del sesto comma dell’articolo 224-ter C.d.s.

Confisca, messa alla prova e lavori di pubblica utilità nel Codice della strada

L’articolo 224-ter C.d.s è la norma che si occupa di disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative ai reati stradali. Si tratta delle sanzioni della confisca e del fermo amministrativo.

La sanzione della confisca è già noto essere una delle conseguenze sanzionatorie che si applicano in taluni casi di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza. Ovvero di quello per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti quando si verifica un incidente stradale.

In tali ipotesi di accertamento del reato tuttavia la legge mette a disposizione dell’imputato a processo due strumenti. Si tratta dell’istituto della messa alla prova e della possibilità di eseguire i lavori di pubblica utilità. Riservando una breve descrizione dei due istituti nel prosieguo dell’approfondimento, si chiarisce subito quali sono gli effetti di questi istituti ai fini di cui si va parlando.

Si ha una disparità di trattamento, questione appunto sollevata dal Tribunale di Bergamo, in conseguenza dell’esito positivo dei due istituti. Con la messa alla prova, ai sensi dell’articolo 224-ter, sesto comma, si estingue il reato. Il prefetto, tuttavia, deve verificare se ci sono le condizioni di legge per applicare la confisca del veicolo. Anche l’articolo 168-ter c.p. sullo stesso istituto si esprime nello stesso senso. Stabilisce infatti, al secondo comma, che “L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”.

Con i lavori di pubblica utilità invece, si estingue altresì il reato, ma ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, C.d.s. “In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

Messa alla prova e lavori di pubblica utilità

Si rammenta che la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità sono due istituti che consentono di estinguere il reato.

In particolare con il procedimento di messa alla prova si estingue il reato a seguito dell’esito positivo di un percorso che prevede al suo interno proprio l’esecuzione di lavori di pubblica utilità. La messa alla prova sospende il processo in corso ed è concessa, su richiesta di parte, a due condizioni. Se il reato non è grave e se l’imputato non è un delinquente abituale. Il processo viene regolarmente ripreso se invece l’esito della messa alla prova è negativo.

I lavori di pubblica utilità invece sono stati previsti per consentire all’imputato di scontare la pena in modalità “alternativa” a quella del pagamento di sanzioni pecuniarie o dello sconto di una pena detentiva. Si tratta di svolgere gratuitamente, in alternativa alle pene suddette, delle prestazioni lavorative utili alla collettività per un periodo di tempo pari alla durata della pena. Vengono concessi su istanza al giudice e la loro esecuzione prevede il coinvolgimento di un ente convenzionato. Fa parte del sistema, inoltre, un ente che sovrintende lo svolgimento dei lavori e che se verifica delle irregolarità può revocarne la concessione.

Il caso che ha sollevato la disparità di trattamento denunciata dal tribunale

Come già detto, il legislatore ha irragionevolmente previsto un diverso trattamento a seguito dell’esito positivo della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità.

L’irragionevolezza nel caso affrontato dal Tribunale di Bergamo è emersa con riguardo al seguente caso. Un soggetto, sottoposto ad un giudizio penale per guida in stato di ebbrezza, si trova in stato di sospensione dello stesso per messa alla prova. Avendo avuto quest’ultima esito positivo, il giudice di primo grado emette sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. L’imputato pertanto chiede la restituzione del veicolo sequestrato.

Il prefetto tuttavia accerta l’esistenza delle condizioni per procedere con la confisca e procede alla stessa con ordinanza. L’imputato la impugna ma, vedendosi respingere l’azione da parte del giudice di pace, porta la questione in sede di appello.

La questione di legittimità costituzionale sulla confisca e la messa alla prova

Il giudice investito della questione osserva, come si legge nella sentenza, che “nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale, dichiarata l’estinzione del reato, revoca la confisca del veicolo, a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre, nel caso di esito positivo della messa alla prova, egli, dichiarata l’estinzione del reato, trasmette gli atti al prefetto, a norma dell’art. 224-ter cod. strada, affinché quest’ultimo, ove ricorrano le condizioni di legge, disponga la confisca del mezzo“.

È lampante ed irragionevole pertanto il diverso trattamento previsto dal legislatore per i due istituti che, sotto alcuni aspetti sono simili. Prosegue il giudice infatti affermando che “Le «notevoli similitudini» tra i due istituti ne renderebbero illogica la diversità di disciplina in punto di confisca, tanto più che la disparità appesantisce il regime della messa alla prova, misura «già più afflittiva» rispetto all’altra, poiché essa esige, oltre alla prestazione di lavoro in favore della collettività, anche un’attività di riparazione del danno da reato e l’osservanza di un programma in affidamento al servizio sociale”.

Ciò che dunque il giudice di Bergamo chiede alla Corte Costituzionale è che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, sesto comma, per non prevedere che in caso di esito positivo della messa prova e dunque di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza il prefetto proceda a restituire il veicolo anziché a confiscarlo. Ovvero che alla medesima azione provveda il giudice investito della causa di opposizione all’ordinanza che dispone la confisca.Ciò che accade invece in base alla predetta disposizione del codice della strada è irragionevole per la disparità di trattamento che si verifica con l’esito positivo dei lavori di pubblica utilità.

Le motivazioni della Corte

Dopo una breve introduzione sugli istituti della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità, la Corte sottolinea i punti in comune tra i due istituti. Si focalizza inoltre sulla prestazione di attività non retribuita comune ad entrambi gli istituti e si esprime in merito alla discrezionalità del legislatore. In particolare con riguardo al trattamento sanzionatorio dei fatti di reato. Afferma a tal proposito che tale discrezionalità “incontra il limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, e tale limite vale anche nella definizione degli istituti processualpenalistici”.

Per quanto riguarda l’irragionevolezza la Corte condivide l’opinione del giudice di Bergamo affermando che è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova“.

Il giudice della Corte Costituzionale inoltre sottolinea che la previsione di cui all’art. 224-ter, sesto comma, C.d.s. è stata introdotta precedentemente a quella sui lavori di pubblica utilità che ha creato la disparità di trattamento.

A sua opinione “il legislatore ha delineato un peculiare “microsistema”, all’interno del quale l’estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in ragione della sua evidente natura “premiale”, esclude la confisca del veicolo, in deroga alla disciplina delle altre ipotesi di estinzione del reato (diverse dalla morte dell’imputato), che, non condividendo quella natura “premiale”, contemplano l’eventualità della confisca prefettizia (si pensi, innanzitutto, alla prescrizione del reato)“.

Il dispositivo della sentenza

Il ragionamento della Corte la porta a ritenere che l’art. 224-ter, sesto comma, C.d.s. violi l’articolo 3 della costituzione e pertanto a dichiarare “l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione  del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova”.

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