Assoluzione guida in stato di ebbrezza

Assoluzione nel reato di guida in stato di ebbrezza – indice:

È stato assolto ex articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale, il conducente di un veicolo imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza. In particolare il tasso alcolemico rilevato con l’esame etilometrico dalla polizia giudiziaria riconduceva il reato all’ipotesi di cui all’articolo 186, secondo comma, lettera c), del codice della strada. L’esito favorevole del giudizio è dipeso dall’inosservanza delle norme sulla revisione dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico. L’accusa infatti, avendo omesso i periodici controlli previsti dalla legge, non poteva dimostrare l’esattezza delle rilevazioni. Il giudice pertanto ha assolto l’imputato con formula piena perché il fatto non sussiste.

Il giudizio si è svolto presso il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, e si è concluso con la sentenza n. 678 del 25/05/2021 che di seguito si andrà ad esaminare.

Il reato di guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dal Codice della Strada. Le sanzioni previste per tale reato sono disciplinate all’articolo 186 e 186-bis e sono graduate a seconda della gravità del reato commesso. La gravità del reato dipende dal tasso alcolemico rilevato e dall’aver causato un incidente stradale dal quale possono essere derivati la morte o lesioni personali colpose. Le sanzioni sono sia penali che amministrative.

Quelle penali sono l’ammenda e l’arresto, di importo e durata variabili, la cui entità è rimessa alla decisione del giudice.

Quelle amministrative sono pecuniarie e accessorie come la sospensione e la revoca della patente e la confisca e il fermo del veicolo.

Nel caso di specie, giudicato dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, il conducente di un veicolo altrui è stato imputato per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza di cui al secondo comma lettera c) dell’articolo 186 del codice della strada. Le rilevazioni eseguite con l’etilometro infatti avevano dato come esito in un primo momento un tasso alcolemico di 1,71 gr/l e in un secondo momento successivo 1,66 gr/l.

Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Per il reato di guida in stato di ebbrezza si procede di fronte al tribunale in composizione monocratica. Il rito pertanto segue le norme di cui agli articoli 549 e seguenti del codice di procedura penale. Per le contravvenzioni in particolare è previsto che il pubblico ministero eserciti l’azione penale con la citazione diretta a giudizio. Non vi è udienza preliminare e al decreto di citazione diretta a giudizio segue l’udienza di comparizione a seguito della citazione diretta ex articolo 555 del codice di procedura penale che è un’udienza dibattimentale a tutti gli effetti.

Nel caso di specie

Nel caso di specie l’udienza ha avuto esito con le seguenti conclusioni del pubblico ministero: 7 mesi di arresto e 2000 euro di ammenda oltre all’applicazione delle sanzioni accessorie.

Il difensore dell’imputato ha formulato nelle proprie conclusioni le seguenti richieste:

  • in via principale l’assoluzione dell’imputato con formula piena. Dall’istruttoria dibattimentale non era emersa la guida in stato di ebbrezza;
  • in subordine l’assoluzione ex articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale;
  • in via meramente subordinata l’assoluzione per tenuità del fatto in quanto l’imputato non ha provocato un incidente stradale;
  • nel caso in cui il giudice non accogliesse alcuna delle ipotesi suesposte, in via gradata, chiedeva l’applicazione della fattispecie di reato minore ovvero quella di cui all’articolo 186, comma secondo, lettera a) del codice della strada. Tale richiesta si basava sulla contestazione dell’inattendibilità dello strumento con cui era stato rilevato il tasso alcolemico;
  • in via meramente subordinata l’assoluzione per tenuità del fatto in quanto l’imputato non ha provocato lesione personali o danni a cose e non presenta precedenti condanne penali;
  • con ulteriore subordine chiedeva minimi di pena, concessione delle attenuanti generiche e conversione della pena detentiva e di quella pecuniaria in lavori di pubblica utilità presso un ente convenzionato;
  • in caso di diniego all’accoglimento delle suddette ipotesi chiede minimi di pena, concessione delle attenuanti generiche e conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna (benefici di legge);
  • ed infine chiede lo svolgimento di una perizia sull’etilometro utilizzato dalla polizia per la rilevazione dell’alcool presente nel sangue dell’imputato.

Dal dibattimento all’assoluzione nel reato di guida in stato di ebbrezza

Durante il dibattimento il giudice ha udito i testimoni e i consulenti tecnici ed ha preso in esame il verbale di accertamenti urgenti redatto dalla polizia ex articolo 354, terzo comma, del codice di procedura penale. Il giudice ha  dunque confermato i fatti accaduti. La polizia aveva accertato lo stato di ebbrezza del conducente nella data e nel luogo indicati con esame etilometrico. L’imputato mostrava evidenti sintomi di assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida. Non si è tuttavia opposto agli accertamenti che hanno portato a due rilevazioni pari a 1,71 e 1,66 g/l. L’imputato aveva dunque superato ampiamente i limiti di legge, nelle misure suindicate, previsti per l’assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida.

Etilometro e assoluzione nel reato di guida in stato di ebbrezza

La difesa dell’imputato ha prudentemente provveduto alla consultazione del libretto metrologico dell’apparecchio utilizzato per le rilevazioni. Ha così acquisito delle prove documentali sulle modalità di compimento delle verifiche periodiche sullo strumento utilizzato.

Il decreto ministeriale 196/1990 nonché la circolare 87/91 del 1991 del ministero dei trasporti impongono che dopo la prima originaria verifica sullo strumento le successive avvengano annualmente.

Nel caso di specie invece dalla consultazione del libretto metrologico risultava intercorso un intervallo di tempo superiore all’annualità tra una verifica e l’altra. Risultava inoltre l’omessa verifica in alcune annualità. L’utenza addetta non aveva neppure condotto ulteriori scrupolose verifiche a seguito di riparazione dell’apparecchio.

Lo strumento pertanto non risultava idoneo all’elaborazione di risultati attendibili sulla quantità di alcool nel sangue dell’imputato.

Conclusioni: assoluzione nel reato di guida in stato di ebbrezza

Il giudice conclude la sentenza affermando che “Pertanto, la mancanza di continuità delle visite periodiche annuali ed anzi addirittura l’assenza di visite periodiche per due anni ed altresì di verifiche per la sostituzioni di parti necessarie, nel decorso del tempo, assegnano l’impossibilità di ritenere assolutamente affidabili, oltre ogni ragionevole dubbio, gli esiti degli accertamenti alcolemici compiuti sulle prove effettuate dall’imputato, per cui non può dirsi raggiunta la prova assoluta del superamento della soglia di punibilità penale, prevista dalla norma, ogni ulteriore percezione degli operanti (sui sintomi di assunzione di alcool da parte dell’imputato) restando circoscritti ad un’acquisizione recettiva suscettibile di essere contestata e comunque non idonea a comprovare rigorosamente la soglia di punibilità”.

Il giudice pertanto assolve l’imputato con formula piena ovvero ex articolo 550 del codice di procedura penale perché il fatto non sussiste.

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