Accertamento tasso alcolemico

L’accertamento del tasso alcolemico e la necessità dell’avviso della facoltà di farsi assistere – indice:

Il ricovero in una struttura ospedaliera a seguito di un incidente stradale comporta l’applicazione di un protocollo sanitario da parte della struttura per la verifica dello stato di salute del paziente. Se il conducente tuttavia è indagato per reato di guida in stato di ebbrezza la polizia giudiziaria può chiedere alla struttura sanitaria l’accertamento dello stato alcolemico sui prelievi già effettuati in base al protocollo sanitario. Fatta questa premessa la polizia giudiziaria deve rispettare alcuni obblighi nel procedere in questo senso.

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la polizia giudiziaria nel richiedere l’accertamento del tasso alcolemico sui prelievi ematici eseguiti dall’ospedale per necessità di diagnosi e cura a deve informare l’indagato che può farsi assistere da un difensore.  Il combinato disposto degli articoli 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale e dell’articolo 356 del codice di procedura penale determinano l’obbligo in capo all’organo giudiziario.  Tale obbligo vige pena la nullità e la conseguente inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento ai fini probatori. La pronuncia in cui è stato confermato tale orientamento risale allo scorso 4 maggio ed è la n. 16814 del 2021.

L’accertamento del tasso alcolemico

Nel caso di incidente stradale la polizia giudiziaria ha la facoltà di chiedere alla struttura sanitaria presso la quale è ricoverato l’indagato di verificare il tasso alcolemico presente nel sangue ai fini dell’accertamento.

Ai sensi del primo periodo del quinto comma dell’articolo 186-bis del Nuovo Codice della strada infatti “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate”.

Nel compimento delle indagini tuttavia, ed in particolare con riferimento agli atti di cui all’articolo 354 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve informare l’indagato che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. L’articolo 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale dispone in tal senso.

La vicenda oggetto della pronuncia 16814/2021

Un soggetto imputato per reato di guida in stato di ebbrezza viene condannato in primo grado per aver violato alcunele disposizioni del codice della strada. Si trattava in particolare dell’articolo 186 commi 2, lettera c) e comma 2-bis. La pena applicata dal giudice di prime cure per il reato accertato era stata determinata in sei mesi di arresto e 3000 euro di ammenda. Con aggiunta della pena accessoria della revoca della patente. Lo stesso giudice motivava la sentenza concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione del reato nel casellario giudiziale ma non li inseriva nel dispositivo della sentenza.

Ricorreva pertanto in appello, sede in cui il giudice confermava la condanna contenute nella sentenza di primo grado e le relative pene e applicava la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

Ritenendo tuttavia susstistente la violazione di talune norme del codice di procedura penale ricorreva in cassazione lamentando in particolare la violazione delle seguenti disposizioni:

  • articolo 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale;
  • articoli 354 e 356 del codice di procedura penale.

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato.

L’accertamento del tasso alcolemico e la necessità dell’avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore

Nella motivazione della sentenza si ricava che il ricorrente aveva causato un incidente stradale. Successivamente il pubblico ministero aveva formulato l’imputazione per reato di guida in stato di ebbrezza. Nella fase delle indagini preliminari la polizia giudiziaria aveva fatto richiesta alla struttura sanitaria presso la quale era ricoverato il ricorrente di svolgere gli accertamenti sul tasso alcolemico. Tale intervento della polizia giudiziaria ha qualificato il fatto come accertamento urgente ex articolo 354 del codice di procedura penale. In forza di quanto stabilito dall’articolo 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale la polizia giudiziaria aveva l’obbligo di comunicare al ricorrente la possibilità di farsi difendere da un difensore di fiducia. Tale fatto non è accaduto nel caso di specie.

La mancanza dell’avviso di tale garanzia difensiva infatti comporta la nullità dell’accertamento e l’impossibilità di utilizzarne gli esiti ai fini probatori.

L’orientamento della Cassazione sull’accertamento del tasso alcolemico e la necessità dell’avviso di farsi assistere

Nel caso di specie, la questione sulla necessità dell’avviso al conducente muove dagli atti della polizia giudiziaria. Tale organo aveva fatto domanda di accertamento del tasso alcolemico sulle analisi (i prelievi ematici) già condotte autonomamente dalla struttura sanitaria. Le strutture sanitarie infatti devono seguire dei protocolli sanitari per la diagnosi e la cura del paziente.

Il Collegio tuttavia ritiene la circostanza completamente irrilevante ai fini dell’obbligo della polizia giudiziaria di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere.

Si legge infatti nella sentenza che “Secondo l’orientamento ormai prevalente e qui condiviso, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi delle norme succitate, non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura“.

La Cassazione spiega perché vige l’obbligo di dare l’avviso

L’obbligo di comunicare al conducente sottoposto alle indagini la sua facoltà di farsi assistere, spiega la Corte, nasce dalla funzione dell’atto di accertamento. Tale funzione è quella di costituire un elemento probatorio nel processo penale. Ed è così anche nel caso in cui la polizia giudiziaria richieda l’accertamento del tasso alcolemico su un campione biologico già prelevato dalla struttura sanitaria ai fini di diagnosi e cura.

Sicché, afferma la corte, “l’ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi”. In tutti gli altri casi di mancato avviso del diritto alla difesa si ha la nullità degli accertamenti effettuati.

Nel caso di specie gli atti mostravano che la polizia giudiziaria aveva dato impulso per l’esecuzione di ulteriori analisi su esami biologici. E si trattava di esami già eseguiti dall’ospedale in cui si trovava ricoverato il conducente. La stessa pertanto aveva l’obbligo di dare l’avviso di cui all’articolo 114 delle disposizioni attuative al codice civile. Al contrario invece il conducente non aveva ricevuto alcun avviso.

Conclusioni

Gli accertamenti del tasso alcolemico condotti sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura sanitaria senza l’avviso della facoltà di potersi difendere al conducente sono nulli. La Corte pertanto ritiene che gli stessi non possano essere utilizzati ai fini probatori rendendo così infondata l’imputazione mossa nei confronti del ricorrente. Il giudice pertanto ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato.

Con la pronuncia in esame si consolida ancora di più l’attuale orientamento giurisprudenziale sul punto. Come già affermato, secondo tale orientamente gli accertamenti del tasso alcolemico, anche su campioni biologici già prelevati dalla struttura sanitaria nel rispetto dei protocolli di diagnosi e cura del paziente, per essere validi ed assolvere la loro funzione probatoria nel processo, devono essere accompagnati dall’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’articolo 114 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale.

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