L'assunzione di stupefacenti e l'alterazione psicofisica

L’assunzione di sostanze stupefacenti e l’alterazione psicofisica – indice:

Il codice della strada stabilisce che si ha reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti quando chi è alla guida si trova in uno stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. C’è dunque una stretta relazione tra lo stato di alterazione psicofisica e l’assunzione delle sostanze ai fini della sussistenza del reato. È opportuno infatti individuare di quali sostanze si tratti e, soprattutto, accertare che la collocazione dell’alterazione psicofisica si verifichi in concomitanza con l’attività di guida. Su quest’ultimo punto si tratterà una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato un orientamento giurisprudenziale già affermato in pronunce precedenti.

Quali sono le sostanze stupefacenti

Nel nostro paese le sostanze stupefacenti e psicotrope che rilevano ai fini del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti sono indicate in tabelle. Queste sono contenute nel Decreto del presidente della Repubblica numero 309 del 1990. Le tabelle sono due e sono individuate dall’articolo 13 del decreto. Queste distinguono le sostanze stupefacenti e psicotrope sostanzialmente in due categorie:

  • le sostanze naturali, sintetiche e chimiche da cui deriva uno dei principi attivi indicati nella tabella;
  • quelle di natura farmacologica.

La prima categoria, dunque, si riferisce a tutte quelle sostanze che, nel gergo comune, vengono chiamate “droghe”. La seconda comprende tutti quei preparati farmacologici che vengono spesso utilizzati a scopo terapeutico o analgesico. Entrambe queste sostanze contengono dei principi attivi che portano il soggetto che ne fa uso ad abusarne nonché spesso a diventarne dipendente.

Con riguardo al reato di guida sotto l’effetto di tali sostanze rileva non tanto l’assunzione delle stesse quanto l’alterazione psicofisica che inducono nel soggetto, poco prudente se si mette alla guida. La Corte Costituzionale, infatti, con ordinanza numero 277 del 2004 ha affermato che “la norma non vieta di guidare “dopo avere usato stupefacenti”, ma assoggetta a sanzione penale la condotta di chi si metta alla guida in uno stato di alterazione indotto dall’uso di sostanze stupefacenti”.

È opportuno pertanto individuare quando si ha lo stato di alterazione psicofisica in relazione all’assunzione delle sostanze.

Lo stato di alterazione psicofisica

Come nel reato di guida in stato di ebbrezza, anche il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti comporta l’esecuzione di determinati accertamenti da parte degli organi della polizia stradale. Tale stato di alterazione infatti è spesso la causa di incidenti stradali, con o senza conseguenze per i soggetti coinvolti.

Lo stato di alterazione psicofisica, non necessariamente evidente al momento del fermo del conducente, deve infatti essere accertato con esami ulteriori rispetto ai soli sintomi da quest’ultimo presentati e verificati dal personale sanitario di soccorso. Ad imporlo è la stessa previsione legislativa di cui all’articolo 187 del Codice della Strada e a confermalo, più volte, la cassazione penale.

Gli agenti della polizia stradale, in particolare, accertano lo stato di alterazione psicofisica seguendo due fasi successive (non sempre entrambe necessarie all’accertamento del reato):

  • la manifestazione sintomatica dello stato di alterazione da parte degli organi di polizia nonché del personale sanitario del pronto soccorso;
  • un’analisi più approfondita mediante delle analisi di laboratorio.

Così ha recitato il tribunale di Savona nel 2009, richiamando un più remoto orientamento della Cassazione: Deve quindi escludersi la possibilità di desumere la sussistenza del reato di guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base dei soli dati sintomatici proprio per l’esplicita previsione normativa della necessità di procedere ad accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate, ricorrendo una ipotesi di disciplina della prova di natura “formale” (Cass. Pen., 22822/2006)”.

La relazione tra l’assunzione delle sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione psicofisica

Data la portata dell’articolo 187 del Codice della Strada, l’assunzione delle sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione psicofisica sono presupposti che non possono prescindere l’uno dall’altro. Devono infatti essere temporalmente collegati all’attività di guida del soggetto sottoposto ad un accertamento.

A confermare l’inscindibilità dei due presupposti di accertamento del reato è stata la Cassazione Penale in diverse pronunce. Nella numero 31966 del 2010, in particolare, la Corte ha sottolineato, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale, l’esigenza di entrambi gli elementi. Ha affermato infatti come la condotta  del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti “risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l’uno, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; l’altro, l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione psicofisica”.

L’orientamento della Cassazione circa l’attualità dello stato di alterazione psicofisica

Affinché possa accertarsi la sussistenza del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è necessario che lo stato di alterazione psicofisica sia attuale rispetto all’attività di guida. Questo è l’orientamento di una consolidata giurisprudenza e ed è stato recentemente confermato dalla Cassazione nel 2019. Si ripercorrerà la vicenda affrontata dalla Suprema Corte nel successivo paragrafo.

Tale orientamento si fonda su una lettura testuale dell’articolo 187 del codice della strada, riprendendo quell’inscindibilità dei presupposti di accertamento del reato di cui si trattava sopra.

Non è penalmente responsabile infatti un soggetto per il solo fatto di essersi messo alla guida dopo aver assunto delle sostanze stupefacenti. È necessario che durante la guida sia in essere lo stato di alterazione psicofisica.

Si vedrà come, nella pronuncia di cui si tratterà, tale stato di alterazione può essere desunto dal giudice con delle prove. Si tratta in particolare della combinazione dei fatti riportati dagli agenti di polizia e delle prove biologiche attestanti l’assunzione delle sostanze. Entrambe le prove sono realizzate come indici sintomatici dello stato di alterazione senza l’esecuzione di accertamenti più specifici.

L’assunzione di sostanze stupefacenti e l’alterazione psicofisica durante la guida: il caso affrontato dalla Cassazione

La Cassazione penale, nella pronuncia numero 12409 del 2019, ha accolto e ritenuto fondato il ricorso di un soggetto che impugnava la sentenza di secondo grado con la quale era stato condannato al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente muoveva le ragioni del proprio ricorso dalla mancata fondatezza della pronuncia della Corte di Appello. Questa infatti non aveva argomentato in merito allo stato di alterazione psicofisica dell’imputato durante la guida.

Non si sarebbe di fatto integrata l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 187, primo comma, del Codice della Strada. La Suprema Corte infatti ha ritenuto fondato il ricorso sottolineando come la Corte di secondo grado avrebbe dovuto effettuare “non soltanto l’accertamento del dato storico dell’avvenuto uso di esse ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il tempo della guida del veicolo”.

La Corte conclude ritenendo insufficiente ai fini dell’accertamento del reato la sola presenza di alcuni elementi della fattispecie affermando che “se la presentazione delle circostanze rilevanti (presenza di cannabinoidi nel sangue, coinvolgimento in un incidente stradale senza interessamento di altri veicoli, condizione di conducente di tale veicolo) può valere, per significatività di esse, quale implicita esplicazione del giudizio di ricorrenza di alcuni elementi di fattispecie, altrettanto non può dirsi per l’esistenza di alterazione psico-fisica durante le fasi della guida del veicolo”.

Non essendo dunque dimostrata l’alterazione psicofisica durante la guida del veicolo non sussistono tutti gli elementi della fattispecie di reato prevista dall’articolo 187 del Codice della Strada che pertanto non sussiste. La Corte quindi ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la questione alla Corte d’Appello precedentemente pronunciatasi.

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