Come cancellare la condanna per guida in stato di ebbrezza – indice:
Nel processo per il reato di guida in stato di ebbrezza conclusosi con una sentenza o un decreto penale di condanna il giudice dichiara la colpevolezza dell’imputato e provvede all’applicazione delle pene. La condanna può essere impugnata ma, se scadono i termini di impugnazione, il provvedimento diventa definitivo e le relative conseguenze incidono su vari aspetti della vita del soggetto che la subisce. In questa sede si vuole informare il lettore di come sia possibile cancellare la condanna per guida in stato di ebbrezza dopo che il provvedimento è divenuto definitivo. Diversi invece sono i casi in cui il reato si estingue prima che il provvedimento di condanna diventi irrevocabile, come nel caso della messa alla prova. Vi sono due rimedi: la riabilitazione penale e il ricorso al giudice dell’esecuzione penale.
L’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza
Cancellare la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza significa riuscire ad ottenere l’estinzione del reato. Questo si può estinguere prima che sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva oppure successivamente. Di interesse in questa sede è la seconda ipotesi.
Le condanne definitive di ogni soggetto sono iscritte nel certificato penale del casellario giudiziale locale. Il certificato si ottiene su richiesta, personalmente o conferendo delega ad altro soggetto, presso gli uffici di ciascun tribunale ordinario. Con l’estinzione del reato non si viene cancellati dal casellario giudiziale, in quanto la condanna rimane iscritta, ma si “ripristina” il certificato penale. La dichiarazione di estinzione del reato infatti consente di tornare ad essere considerati come cittadini incensurati.
Dall’estinzione del reato, inoltre, deriva la cessazione degli effetti sanzionatori che derivano dalla sentenza o dal provvedimento di condanna.
Gli strumenti per cancellare la condanna
Si può ottenere la cancellazione della condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza in due modi:
- mediante l’ammissione all’istituto della riabilitazione penale oppure
- facendo ricorso al giudice dell’esecuzione penale quando la condanna è dipesa da una sentenza di patteggiamento o da un decreto di condanna.
Prima di procedere all’approfondimento di questi strumenti per estinguere il reato si spende qualche parola sul patteggiamento e il decreto penale di condanna.
Il patteggiamento
Chi ha commesso il reato di guida in stato di ebbrezza può chiedere al giudice, su accordo con il P.M., l’applicazione di una pena diversa da quella da lui stabilita. Chiamato infatti anche applicazione della pena su richiesta delle parti, il patteggiamento è vantaggioso in quanto consente di ottenere una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria ridotta fino ad un terzo, nonché una pena detentiva, se inferiore a 5 anni, diminuita fino a un terzo.
Il patteggiamento per i reati meno gravi, inoltre, libera l’imputato dal pagamento delle spese processuali.
Può essere richiesto oralmente durante l’udienza dinanzi al giudice oppure per iscritto se la domanda è formulata al di fuori dell’audizione delle parti. Ci sono tuttavia dei termini di presentazione della domanda:
- fino alla conclusione della discussione, se avviene l’udienza delle indagini preliminari;
- nel momento in cui ci si oppone al decreto di condanna se il procedimento avviene senza udienza preliminare.
Da una sentenza di patteggiamento si può estinguere il reato come si vedrà nei paragrafi successivi.
Il decreto penale di condanna
Il decreto penale di condanna è un provvedimento di condanna che il giudice emette all’esito di un procedimento privo dell’udienza preliminare e del dibattimento. Non richiede pertanto la presenza delle parti ed è apprezzato per essere veloce ed essenziale.
È un procedimento che può essere applicato al reato di guida in stato di ebbrezza quando il P.M. lo ritenga possibile. Quest’ultimo deve proporre al giudice l’istanza di procedere con tale procedimento entro sei mesi da quando viene iscritta la notizia di reato. Il giudice competente ad accogliere o rigettare la domanda è il giudice delle indagini preliminari il quale, in caso positivo, emette il decreto penale di condanna.
Ricorrendo al giudice dell’esecuzione si può chiedere l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza stabilito con decreto penale di condanna.
La riabilitazione penale per cancellare la condanna per guida in stato di ebbrezza
Il soggetto condannato al reato di guida in stato di ebbrezza e destinato a scontare le sanzioni stabilite dal giudice penale può rimediare a tale situazione facendo istanza di riabilitazione. Questa può essere proposta, se si tratta di condanna ordinaria, decorsi 3 anni dall’esecuzione della pena principale e se il condannato ha tenuto in quel tempo una buona condotta. La giurisprudenza in particolare ha individuato la buona condotta nel comportamento del reo che, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, abbia:
- non subito negli anni successivi alla condanna ulteriori condanne o non abbia a suo carico procedimenti pendenti;
- risarcito il danno ai soggetti offesi dal reato commesso;
- pagato le spese di giustizia.
L’istanza deve essere effettuata al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza o domicilio del condannato.
La riabilitazione, come afferma l’articolo 178 del codice penale, “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Si tenga in debito conto che, come la riabilitazione consente di estinguere il reato, la stessa sentenza di riabilitazione può essere revocata se, entro sette anni dalla sua concessione, il soggetto riabilitato commette un delitto non colposo che dà luogo ad una pena detentiva di almeno due anni o ad una più grave.
Il ricorso al giudice dell’esecuzione per cancellare la condanna per guida in stato di ebbrezza
Le parti del processo del reato di guida in stato di ebbrezza, personalmente o a mezzo dei propri difensori, possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione penale per ottenere l’estinzione del reato dichiarato con una sentenza di patteggiamento o con un decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. Lo possono fare presentando un’istanza al tribunale competente alla quale vanno allegate le copie dei due provvedimenti. Il giudice dell’esecuzione infatti è quello competente, ai sensi dell’articolo 665 del codice di procedura penale, dell’estinzione del reato.
Se tale giudice accoglie l’istanza di estinzione del reato dichiara il reato estinto secondo le regole stabilite dagli articoli 445, secondo comma, e 460, quinto comma, del codice penale.
Estinzione in caso di patteggiamento
A seguito della sentenza di patteggiamento (articolo 445) i reati si estinguono quando il giudice accoglie l’istanza di estinzione nei due seguenti casi:
- se si tratta di un delitto punito con una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta ad una pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni dalla condanna l’imputato non ha commesso un delitto della stessa indole;
- nel caso di una contravvenzione punita con una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta ad una pena pecuniaria, se nel termine di due anni dalla condanna l’imputato non ha commesso una contravvenzione della stessa indole.
Trattandosi di un reato contravvenzionale, per la guida in stato di ebbrezza varrà la seconda ipotesi contemplata dalla norma.
Estinzione per decreto penale di condanna
L’imputato condannato per guida in stato di ebbrezza con il procedimento speciale che dà luogo ad un decreto penale di condanna può, facendo istanza al giudice dell’esecuzione, estinguere il reato ai sensi dell’articolo 460 del codice penale come modificato dalla legge 479 del 1999.
Il quinto comma dell’articolo 460 stabilisce infatti che “Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.
Anche in questo caso dunque il reato di guida in stato di ebbrezza si estingue, presentando un’apposita istanza in tal senso e soltanto se nei due anni successivi all’emissione del decreto penale l’imputato non ha commesso una contravvenzione della stessa specie.
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