Cannabinoidi e guida

Cannabinoidi e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – indice:

La Suprema Corte di Cassazione nel processo penale per la condanna al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ai fini della configurabilità del reato ha dichiarato la necessità che sia dimostrato lo stato di alterazione psico-fisica del conducente non essendo sufficiente la sola prova dell’assunzione della sostanza drogante. In questi termini si è pronunciato il collegio nella sentenza n. 3900 dello scorso febbraio 2021 con la quale i giudici hanno assolto l’imputato condannato in primo e secondo al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti per essersi messo alla guida dopo aver assunto cannabinoidi. Già in precedenza, con la sentenza n. 12409 del 2019, la Corte di Cassazione aveva chiarito alcune questioni giuridiche sull’assunzione di sostanze stupefacenti e l’alterazione psico-fisica.

La stessa pronuncia inoltre risulta interessante in quanto la Corte mette in luce alcuni elementi che distinguono la fattispecie di reato oggetto della pronuncia con il reato di guida in stato di ebbrezza.

Il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: cannabinoidi e guida

L’articolo 187 del Codice della strada punisce chi si mette alla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Tale condotta infatti costituisce reato contravvenzionale punito con le seguenti sanzioni:

  • ammenda da euro 1500 a 6000. Tale sanzione pecuniaria è aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00;
  • arresto da sei mesi ad un anno.

La pena principale è accompagnata da delle pene accessorie che consistono in sanzioni amministrative. Quando il reato è accertato il giudice dispone la sospensione della patente di guida per un periodo che può andare da uno a due anni e che è raddoppiato se il conducente guida un veicolo di terzi.

La sentenza con cui l’organo giudiziario condanna l’imputato al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dispone altro oltre all’esecuzione della pene. Dispone in particolare la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato salvo appartenga a persona estranea al reato. Tale disposizione viene impartita anche se la condanna viene patteggiata e se viene concessa la sospensione condizionale della pena.

Nella sentenza 3900/2021 la Corte di Cassazione è chiamata a dare il suo giudizio di legittimità circa la condanna al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di un conducente messosi alla guida dopo aver assunto cannabinoidi.

Gli accertamenti ex articolo 187 del Codice della strada

Quando gli organi di polizia giudiziaria vogliono procedere ad accertamenti ulteriori circa lo stato di alterazione psicofisica del conducente possono sottoporlo a prove o test non invasivi tramite apparecchi portatili.

Quando tali prove danno esito positivo o quando gli organi in servizio hanno fondato timore che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope prima di essersi messo alla guida  il conducente può essere sottoposto “ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia”.

Ove non possibili i suddetti accertamenti il conducente può essere sottoposto al prelievo di liquidi biologici per l’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se ci si è messi alla guida dopo aver assunto cannabinoidi e si viene fermati dagli organi della polizia si può essere sottoposti a queste prove per accertare la presenza di sostanze stupefacenti nel corpo.

Conseguenze degli accertamenti in caso di cannabinoidi e guida

L’esito positivo dei test e delle prove non invasivi può portare gli organi di polizia a disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli ulteriori accertamenti che non siano già stati prodotti. La polizia può esercitare tale potere solo quando ha un fondato sospetto che ci sia uno stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Il ritiro della patente non può comunque essere disposto per un periodo superiore ai dieci giorni.

A ricevere notizia dell’esito degli accertamenti analitici o degli esami tossicologici effettuati presso le strutture pubbliche, è anche il prefetto. Tale organo sulla base dei risultati di tali accertamenti ed esami ordina:

  • la sottoposizione del conducente alla visita medica per la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisici e psichici per l’ottenimento della patente di guida

e dispone

  • la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione.

Il ricorso contro la condanna al reato di cui all’articolo 187 del Codice della Strada dopo l’assunzione di Cannabinoidi

Condannato in primo e secondo grado al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti il conducente di un veicolo ricorre in cassazione contro la sentenza di secondo grado che confermava la sua condanna. Motiva il ricorso con due motivi.

Il ricorrente contesta in particolare l’erronea applicazione dell’articolo 187 del Codice della strada e il vizio di motivazione della sentenza impugnata. A ciò attiene il secondo motivo di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso invece il ricorrente contesta la violazione delle norme del codice penale e del codice di procedura penale con riguardo agli articoli 356 c.p.p. e 114 delle disposizioni attuative al c.p.p. Tali norme afferiscono al diritto di difesa dell’imputato ovvero al dovere degli organi di polizia giudiziaria di avvisare l’indagato del suo diritto di farsi difendere. Il ricorrente ritiene che nel caso che lo riguarda tale diritto non era stato messo nelle condizioni di essere esercitato in quanto alcun organo di polizia lo avrebbe informato di ciò. Il mancato avviso del diritto alla difesa infatti comporta la violazione di norme penali che incidono sul regime di validità dell’atto posto in essere.

In sede di legittimità in particolare il ricorrente si doleva del fatto che il giudice del merito avesse escluso la sua doglianza sulla base della testimonianza riportata dall’organo di polizia giudiziaria. Secondo tale operatore il ricorrente avrebbe comunque esercitato il suo diritto di difesa contattando direttamente il proprio avvocato ancora prima che gli organi di polizia giudiziaria effettuassero le comunicazioni a riguardo. Il ricorrente invece ritiene che l’avviso doveva essergli dato appena erano emersi indizi di reità a suo carico.

Stato di alterazione, cannabinoidi e guida

La Corte accoglie il ricorso.

Rigetta tuttavia il primo motivo, ovvero quello attinente la violazione del diritto di difesa del conducente. Non c’è alcuna violazione, sostiene la Corte, in quanto il diritto sarebbe stato esercitato tempestivamente dall’imputato. Si era infatti messo subito in contatto con il proprio legale di fiducia. La Corte di legittimità pertanto conferma quanto stabilito dal giudice di merito.

Il primo motivo invece è fondato ed interessante è la spiegazione dei giudici sull’accoglimento.

Viene sottolineato in sentenza che affinché vi sia reato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è necessario che sia accertato lo stato di alterazione psico-fisica. Non è sufficiente invece la prova della presenza della sostanza nel sangue non accompagnata da uno stato di alterazione evidente. Si legge nella sentenza infatti che “Nondimeno, per configurarsi il reato di cui all’articolo 187 C.d.s. non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psicofisica si conclamato e derivi dall’uso di droga“.

Il giudice di merito aveva invece condannato l’imputato sulla sola base della presenza della sostanza stupefacente nel sangue. L’esame ematico infatti era risultato positivo ai cannabinoidi.

Cannabinoidi e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Nel caso di specie il conducente aveva assunto cannabinoidi e subito dopo si era messo alla guida. Gli organi di polizia che lo hanno fermato hanno riscontrato una sintomatologia dell’alterazione evidentemente contenuta. Dalle testimonianze della polizia giudiziaria risultava soltanto un rossore agli occhi.

Gravi indizi di uno stato di alterazione psico-fisica invece sono elencati dalla Corte di legittimità. Possono essere ad esempio andatura barcollante, pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish. Di tali sintomi tuttavia la Corte del merito non dava riscontro nella sentenza impugnata. Per tali motivi infatti è stata ritenuta carente di motivazione dalla Corte di legittimità.

In ogni caso la sintomatologia di per sé sola non è sufficiente ad integrare il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’accertamento deve compendiare due profili afferma la Corte:

  • la sintomatologia dell’assunzione della sostanza, nel caso di specie cannabinoidi e
  • l’accertamento dell’assunzione della sostanza.

Stato di alterazione, sostanze stupefacenti e reato

In altre parole non può esserci il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti:

  • né se c’è solo la prova dell’assunzione della sostanza senza alterazione;
  • né se c’è stato di alterazione senza la prova che tale stato dipende dall’assunzione della sostanza.

I giudici hanno riassunto bene tale principio nelle seguenti parole: “Alla sintomatologia dell’alterazione, deve, dunque, accompagnarsi l’accertamento della sua origine e cioè dell’assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione”.

La Corte ribadisce inoltre il principio già enunciato dalla stessa in precedenza secondo cui “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione“.

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza

Il giudizio in analisi è stato inoltre occasione di ulteriori riflessioni. Si sono delineate nella sentenza alcune differenze fra le fattispecie di reato di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.

In primo luogo la Corte sottolinea che nel reato di guida in stato di ebbrezza è necessario il solo accertamento della presenza di alcol nel sangue. Nel reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti invece è necessario anche l’accertamento dello stato di alterazione. Sottolinea inoltre la Corte come l’altro elemento che distingue le due fattispecie sia il sistema sanzionatorio. Il legislatore nel reato di guida in stato di ebbrezza ha graduato le sanzioni in base alla quantità di alcol assunto. Nel reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti invece non lo ha fatto.

“La distinzione fra lo stato di alterazione psicofisica per uso dì sostanza stupefacente di cui all’art. 187 C.d.S. e la guida sotto l’influenza dell’acool, di cui all’art. 186 C.d.S., risiede tanto nell’indifferenza alla quantità di sostanza assunta, (che invece determina la diversa sanzione nell’ipotesi dell’alcool) quanto nella rilevanza dell’alterazione psicofisica causata dall’assunzione di droga“.

La Corte inoltre giustifica il differente sistema sanzionatorio adottato dal legislatore nella “ritenuta maggior pericolosità dell’azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l’assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell’accertata alterazione psicofisica causata dall’assunzione di stupefacenti”.

La sanzione prevista dall’articolo 187 del codice della strada infatti è la più gravosa delle sanzioni previste per il reato di guida in stato di ebbrezza. Corrisponde a quella applicata per il reato commesso con il grado alcolico rilevato più elevato fra quelli previsti.

Lo stato di alterazione psico-fisica, cannabinoidi e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Nella sentenza i giudici definiscono inoltre cosa si debba intendere per stato di alterazione psico-fisica al quale ancorare la punibilità della condotta.

“Nondimeno, sotto diverso profilo, il legislatore, condiziona la punibilità all’effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l’individuo in sé ed i suoi rapporti con l’esterno”.

E ritornando sul confronto con il reato di guida in stato di ebbrezza conclude ribadendo che “Diversamente, dunque, dall’ipotesi di guida sotto l’effetto di alcool, l’accertamento non può limitarsi né alla sola sintomatologia, né al solo accertamento dell’assunzione, ma deve compendiare i due profili. Laddove siffatto accertamento, senza dubbio più complesso di quello previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica, dia esito positivo l’assenza di soglie implica di per sé l’integrazione del reato”.

Le prove dell’accertamento dello stato di alterazione

L’articolo 187 del codice della strada prevede vari tipi di prove per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:

  • qualitativi non invasivi o prove tramite apparecchi portatili;
  • clinico tossicologici strumentali o analitici;
  • prelievo di campioni di liquidi biologici (esame delle urine).

Tali prove, ad esclusione del prelievo ematico che, ove dia risultato positivo, toglie ogni dubbio sull’origine dell’alterazione psico-fisica, possono essere, sebbene non esaustive, elementi indicativi di uno stato di alterazione psico-fisica se integrati con altri dati che facciano escludere un’altra ipotetica causa dello stato di alterazione.

“Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato“.

Conclusioni

Conclude la Corte di Cassazione affermando la carenza di motivazione del giudice di merito. Tale giudice non avrebbe prodotto sufficienti approfondimenti sullo stato di alterazione psico-fisica dell’imputato.

Risultava certo che l’imputato avesse assunto sostanze stupefacenti, in particolare cannabinoidi, in base agli esami clinici su di lui effettuati. Non c’erano tuttavia “quegli elementi di elisione dell’equivocità del quadro risultante dagli accertamenti svolti che consentivano di ritenere accertato lo stato di alterazione psico-fisica.

La Corte pertanto assolve l’imputato e annulla la sentenza.

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