Come cancellare una condanna dalla fedina penale

Come cancellare una condanna dalla fedina penale – indice:

Il codice penale stabilisce come cancellare una condanna dalla fedina penale quando la sentenza di condanna è l’esito di un processo ordinario oppure di un procedimento speciale conclusosi con una sentenza di patteggiamento o di decreto penale di condanna.

È possibile cancellare una condanna dalla fedina penale facendo ricorso a due istituti:

  • la riabilitazione disciplinata agli articoli 178 e seguenti del codice penale;
  • l’incidente di esecuzione ai sensi degli articoli 445, secondo comma e 460, quinto comma del codice di procedura penale.

Tale secondo istituto è utilizzabile solo quando la sentenza conclusiva del processo è di patteggiamento o decreto penale di condanna, cioè è l’esito di un procedimento speciale. Non può essere invece utilizzato quando la condanna è l’esito di un procedimento ordinario.

La fedina penale o casellario giudiziale

Quella che nel linguaggio comune si usa chiamare fedina penale in termini tecnici è il certificato del casellario giudiziale. Il D.P.R 14/11/2002 chiamato anche Testo unico sul casellario giudiziale definisce come “il registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati”. Si può consultare il proprio casellario giudiziale chiedendo l’emissione di un certificato ovvero un documento in cui sono iscritte tutte le condanne definitive di un soggetto cioè quelle che non possono più essere modificate perché passate in giudicato.

Nel certificato del casellario giudiziale sono iscritte tutte le condanne di un soggetto anche se non tutte sono sempre visibili. Si può infatti richiedere presso la Procura della Repubblica il certificato del casellario giudiziale per vedere quali condanne vi sono iscritte. La visibilità di tutte o soltanto alcune condanne dipende da chi è il soggetto che effettua la richiesta. Il privato potrà ottenere un certificato in cui saranno indicate solo alcune condanne. In alternativa deve fare richiesta per una visura del casellario giudiziale. La pubblica amministrazione o l’autorità giudiziaria che chiede il certificato del casellario giudiziale vedrà invece tutte le condanne stabilite in capo al soggetto.

È tuttavia possibile, ed in questo approfondimento si spiegherà come, cancellare una condanna dal casellario giudiziale.

I provvedimenti giurisdizionali in ogni caso vengono eliminati automaticamente decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita. Lo stabilisce l’articolo 5 del Testo unico sul casellario giudiziale che disciplina ulteriori ipotesi di cancellazione automatica dei provvedimenti giurisdizionali.

Cosa contiene

Come si accennava poco fa, il contenuto del casellario giudiziario è un elenco di provvedimenti giurisdizionali emanati dall’autorità nei confronti di un soggetto. L’articolo 3 del Testo unico sul casellario giudiziale elenca tutti i provvedimenti giurisdizionali che vengono iscritti nel casellario. Ci sono provvedimenti definitivi ed altri non definitivi.

Provvedimenti definitivi

  • i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione;
  • quelli definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
  • quelli definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale;
  • i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all’articolo 66, terzo comma, e all’articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • quelli definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
  • i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;
  • qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti.

Non definitivi

  • i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
  • quelli concernenti le misure alternative alla detenzione;
  • i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
  • quelli emessi dal pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
  • i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
  • l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale;
  • i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;
  • quelli concernenti la riabilitazione;
  • i provvedimenti giudiziari di riabilitazione;
  • quelli di riabilitazione speciale relativi ai minori;
  • i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione;
  • quelli amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi;
  • i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti.

Come cancellare una condanna dalla fedina penale: la riabilitazione

Fra i provvedimenti elencati all’articolo 3 del Testo unico sul casellario giudiziale che vengono iscritti nel casellario si trovano anche quelli relativi alla riabilitazione penale.

La riabilitazione penale, come accennato nell’introduzione, è uno dei due strumenti per cancellare una condanna dalla fedina penale. A seguito della riabilitazione non viene eliminata la condanna dal casellario ma viene iscritto il provvedimento di riabilitazione con la relativa estinzione della pena. Il privato che richiede il certificato del casellario giudiziale dopo la riabilitazione non troverà più iscritta la condanna nel casellario. Non vale lo stesso però se il richiedente è la pubblica amministrazione o l’autorità giudiziaria. In questo caso la condanna resta iscritta con l’annotazione del provvedimento di riabilitazione e la relativa estinzione della pena. Gli effetti negativi del reato infatti sono eliminati con la riabilitazione.

L’istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di Sorveglianza. Accolta la domanda di riabilitazione, il giudice, senza fissare un’udienza, dichiara con ordinanza l’estinzione della pena.

Cos’è e come funziona la riabilitazione

La riabilitazione è disciplinata agli articoli 178 e seguenti del codice penale. L’articolo 178 recita come segue “La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”. 

La legge stabilisce dei requisiti di concessione della riabilitazione che sono temporali e condizionali. Tali requisiti sono descritti all’articolo 179 del codice penale. Quelli condizionali sono:

  • che il condannato deve aver già scontato la pena principale per interno oppure la pena dev’essersi estinta;
  • si deve dimostrare di aver tenuto un periodo di buona condotta.

La riabilitazione inoltre viene concessa soltanto se sono passati:

  • tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita, in caso di condanna “ordinaria”;
  • almeno otto anni se il condannato era un recidivo;
  • dieci anni dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro se il condannato era un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Con la riabilitazione il condannato gode del beneficio dell’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale scaturente dalla sentenza di condanna salvo che la legge non disponga diversamente.

Come cancellare una condanna dalla fedina penale nei casi di patteggiamento o decreto penale di condanna

La riabilitazione consente di estinguere la pena in ogni caso di condanna. Quando la sentenza di condanna tuttavia è una sentenza di patteggiamento o un decreto penale di condanna è disponibile un altro modo per cancellare la condanna oltre alla riabilitazione.

Si tratta dell’istituto dell’incidente di esecuzione con cui è possibile effettuare domanda di estinzione del reato ai sensi degli articoli 445, secondo comma, del codice di procedura penale e 460, quinto comma.

L’articolo 445, secondo comma, stabilisce che con il patteggiamento Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.

Con il decreto penale di condanna invece, ai sensi dell’articolo 460, quinto comma del codice civile, non c’è condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. La norma stabilisce tuttavia che il decreto “Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo” e che “Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.

L’istanza per cancellare una condanna dalla fedina penale in caso di patteggiamento o decreto penale di condanna

La domanda di incidente di esecuzione dev’essere presentata allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento o il decreto penale di condanna. Tale giudice è il giudice dell’esecuzione. All’istanza devono essere allegati:

  • la copia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale;
  • in caso di condanna a pena pecuniaria, l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

La domanda di estinzione del reato può essere presentata solo a condizione che nel termine di cinque o di due anni il richiedente non abbia subito una condanna per delitti o contravvenzioni della stessa natura.

Come con la riabilitazione anche con l’estinzione del reato a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna il condannato beneficia dell’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali.

Banca dati C.E.D.: come cancellare una condanna dalla fedina penale

Oltre alle iscrizioni nel casellario giudiziale bisogna tenere presente che una serie di dati e informazioni relativi al processo penale confluiscono nel Centro di Elaborazione dati della Polizia di stato.

In tale banca dati sono registrate tutti i dati raccolti dal personale di Polizia in servizio e che sono utili alla pubblica amministrazione e alle autorità giudiziarie. In altre parole sono registrati i precedenti penali e i precedenti di polizia. La legge n. 121/1981, che ha istituito il database, elenca i dati e le informazioni che la polizia registra nel Centro di Elaborazione dati e come chi è autorizzato può utilizzarli, tenendo conto della normativa sulla privacy. L’articolo 7 di tale legge afferma che i dati ricavati dal personale di polizia possono derivare da sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria. È facilmente intuibile che all’interno del C.E.D. sono registrate le sentenze di condanna o di patteggiamento o il decreto penale di condanna a carico di un soggetto.

Quando interviene un’ordinanza del giudice che dichiara l’estinzione del reato a seguito della domanda presentata dopo una sentenza di patteggiamento o un decreto penale di condanna ovvero che decide sulla riabilitazione penale la banca dati del C.E.D. dev’essere aggiornata. Bisogna presentare pertanto un’apposita istanza al Ministero dell’interno in cui si richiede l’annotazione nel C.E.D. dell’intervenuta ordinanza di riabilitazione o estinzione del reato. Non è possibile invece chiedere la cancellazione dei dati dal C.E.D. se non sono trascorsi almeno 8 anni dall’inoppugnabilità del provvedimento.

©2023 Avvocatopatente.it