
Etilometro eseguito ore dopo la guida – indice:
- Ebbrezza ed etilometro
- La vicenda
- Come funziona l’etilometro
- I risultati del caso
- L’intervallo di tempo
- L’attendibilità dei valori
- Sussistenza del reato
Fra i metodi di rilevazione della quantità di alcool presente nel sangue per accertare l’ebbrezza del conducente di un veicolo c’è l’analisi dell’aria alveolare espirata. Tale metodo è conosciuto grazie allo strumento che consente la rilevazione, cioè l’etilometro. Questo strumento è a disposizione delle forze dell’ordine per determinare con precisione la concentrazione di alcool presente nell’aria espirata. Ma in quale momento il conducente dev’essere sottoposto all’etilometro per definire l’esame attendibile? L’etilometro eseguito ore dopo la guida prova la misura esatta del tasso alcolemico avuto mentre si stava guidando? Molteplici sono le pronunce della Cassazione Penale sebbene orientate nella stessa direzione. In questa sede ci si sofferma in particolare sulle due più rilevanti.
Guida in stato di ebbrezza ed etilometro
Il comma 4 dell’articolo 186 del Codice della Strada attribuisce agli organi della polizia stradale la facoltà di utilizzare gli strumenti di accertamento dello stato di ebbrezza. Ciò gli è consentito in qualsiasi occasione risulti uno stato di alterazione psicofisica del conducente di un veicolo derivante dall’assunzione di bevande alcoliche.
La norma si riferisce a “strumenti e procedure determinati dal regolamento”. Il riferimento è proprio all’etilometro disciplinato dal’articolo 379 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada. Il sistema utilizzato dall’apparecchio, come si è già accennato, è quello dell’aria alveolare espirata, nella quale misura la concentrazione di alcool. In particolare il quarto comma di tale articolo afferma che “L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale”.
Per garantire un’ottimale rilevazione dei valori di alcool nell’aria espirata è necessario che tali apparecchi siano conformi a quanto stabilito dallo stesso articolo 379. Devono quindi avere degli specifici requisiti, essere sottoposti a prove ed omologati prima dell’utilizzo allo stesso modo degli strumenti utilizzati per gli accertamenti in caso di guida sotto l’effetto di stupefacenti.
Il caso dell’etilometro eseguito ore dopo la guida
Con la recente sentenza numero 39725 del 2019 la Cassazione Penale ha giudicato un caso in cui l’etilometro veniva svolto tardivamente rispetto al fermo del conducente. In particolare quest’ultimo era stato condannato in secondo grado al reato di guida in stato di ebbrezza con aggravante del sinistro stradale in cui si sono riscontrate lesioni a più persone. La sua sottoposizione all’alcol test con etilometro era stata eseguita dopo tre ore dall’avvenuto sinistro.
Il giudice dell’appello aveva ritenuto l’imputato alterato dalle sostanze alcoliche al momento dell’incidente. Risultava infatti un’alta concentrazione di alcool nel sangue nonostante l’etilometro fosse stato eseguito dopo tre ore dalla cessazione della guida. Il difensore di fiducia dell’imputato tuttavia obbiettava al giudice come il suo assistito avesse assunto sostanze alcoliche in quell’intervallo di tempo durato tre ore in cui si sarebbe allontanato dal luogo del reato per cenare. L’assunzione di alcool successiva all’evento avrebbe dovuto essere comunicata agli organi della polizia subito prima di eseguire l’esame etilometrico. L’imputato non a caso aveva dei precedenti penali per gli stessi motivi.
La controversia viene demandata alla Cassazione la quale accoglie il ricorso e sottopone al vaglio di legittimità il caso introducendo dei nuovi ragionamenti. L’imputato a mezzo della sua difesa impugnava la sentenza di secondo grado contestando la ricostruzione del reato basata sulle prove alcolimetriche avvenute dopo tre ore dal sinistro.
Come funziona l’etilometro
L’articolo 379 del regolamento di attuazione del codice della strada stabilisce, al primo e al secondo comma, come funziona l’etilometro. Descrivendo in breve la modalità di utilizzo, l’esame sottopone il soggetto interessato ad effettuare una inspirazione profonda seguita nell’immediato da un’espirazione tramite un boccaglio. L’apparecchio registra un certo volume d’aria in cui misura la concentrazione alcolica. Emette infine uno scontrino che funge da prova documentale del valore accertato.
Il soggetto è in stato di ebbrezza quando nell’aria alveolare aspirata ” la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l)”. La concentrazione inoltre deve essere calcolata effettuando due misurazioni a distanza di cinque minuti l’una dall’altra. Queste, per rendere positivo l’accertamento, devono risultare concordi.
L’arco di tempo fra una misurazione e l’altra
Come si è già detto, le rilevazioni etilometriche devono essere due, concordi, ed eseguite a una distanza temporale di cinque minuti l’una dall’altra. Questo è quanto affermato dal secondo comma dell’articolo 379 del regolamento di attuazione al codice della strada.
È capitato tuttavia che tali rilevazioni siano avvenute a una distanza temporale diversa, superiore o inferiore. La Cassazione, interpellata più volte per entrambe le ipotesi, si è espressa, come si vedrà, in maniera diversa.
In particolare, la Corte ha stabilito che l’intervallo di 5 minuti costituisce un arco di tempo minimo per eseguire le rilevazioni. Un intervallo maggiore, dunque, produce un accertamento valido. Al contrario una rilevazione eseguita a una distanza inferiore dei cinque minuti potrebbe portare ad un risultato inattendibile.
I risultati dell’etilometro eseguito ore dopo la guida nel caso di specie
Nel caso di specie, il tasso alcolemico rilevato nel conducente era di 0,95 g/lt alla prima rilevazione e 1,05 gr/l alla seconda rilevazione. I valori dunque mostravano un andamento ascendente che, secondo il ricorrente, erano incompatibili con lo stato di ebbrezza al momento della guida. Questo basava la sua affermazione sulla teoria scientifica di Widmark citando in particolare l’andamento della curva che rappresenta come varia la concentrazione di alcol nel sangue.
Sulla questione i giudici esprimono la loro opinione riguardo alla curva di Widmark. In particolare confermano un orientamento precedente secondo cui “le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota “curva di Widmark” variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione”.
L’intervallo di tempo fra l’esecuzione dell’etilometro e la condotta criminosa
Ribadendo quanto già affermato in sentenze precedenti, la Suprema Corte argomenta le sua decisione sostenendo come “il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), la presenza di altri elementi indiziari”.
In primo luogo, dunque, il Supremo Collegio afferma la necessità, in caso di alcoltest avvenuto ad una considerevole distanza temporale dalla condotta di reato, di considerare ulteriori elementi per poter integrare la circostanza di reato. Non c’è reato di guida in stato di ebbrezza dunque, a parere di questa Corte, se l’unico elemento provante lo stato di ebbrezza è il risultato di un alcoltest svolto dopo ore dal momento in cui il soggetto era alla guida.
L’attendibilità dei valori rilevati
In secondo luogo, lo stesso Collegio mette in dubbio la validità dei valori alcolici rilevati con delle prove svolte a lunga distanza di tempo dal momento in cui l’imputato si trovava alla guida. Ritiene dunque inidonei gli stessi ad accertare lo stato di ebbrezza, soprattutto con riferimento al fatto che, nel caso di specie, i risultati dell’etilometro davano valori in ascesa.
La stessa infatti asserisce come “Nondimeno, è evidente che la considerazione dell’elemento probatorio inerente l’effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell’assunzione, impedisce di attribuire a quei rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente quello dell’effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l’esecuzione del test”.
Etilometro eseguito ore dopo la guida e sussistenza del reato
Sullo stesso tema è opportuno richiamare un’altra recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la numero 33231 del 2019. Questa si rivela fondamentale sotto due punti di vista ai fini della sussistenza del reato:
- comprendere su chi grava l’onere di provare che i risultati dell’alcoltest non sono attendibili;
- il peso dato dalla giurisprudenza all’intervallo temporale tra la condotta di reato e l’esecuzione dell’etilometro.
La Suprema Corte ha infatti statuito che “in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento”.