farmaci e tasso alcolemico

Farmaci e tasso alcolemico – indice:

Quando ci si mette alla guida bisogna stare attenti a non aver aumentato la quantità di alcol presente nel sangue e aver di conseguenza provocato lo “stato di ebbrezza”. Ciò anche senza l’assunzione di bevande alcoliche o senza averne abusato. È sufficiente infatti assumere dei farmaci che contengano alcol oppure che siano in grado di alterarne il livello nel sangue rendendone difficile l’eliminazione.

Provocarsi lo stato di ebbrezza in tal modo può portare al mancato avvertimento dello stesso. Gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico nel sangue utilizzati dal personale della polizia stradale tuttavia, se correttamente tarati, rilevano la quantità di alcol nel sangue in eccesso. Dai risultati positivi poi il pubblico ufficiale procede con le misure necessarie all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza. Il più delle volte la sola assunzione di farmaci non è sufficiente ad alterare in maniera così eccessiva il tasso alcolemico. Ciò succede più facilmente con i farmaci che hanno l’effetto di stupefacenti. Assumendo questi in determinate dosi tuttavia si rischia l’altro grave reato della guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Bisogna in particolare prestare attenzione all’assunzione dei farmaci in combinazione con bevande alcoliche, soprattutto se si tratta di farmaci che ne potenziano l’effetto. Il rapporto tra farmaci e tasso alcolemico è un tema che è stato molto dibattuto dalla giurisprudenza penale. I giudici della Corte Suprema, partendo da una presa di posizione liberale, sono giunti, nelle più recenti sentenze, ad una visione più restrittiva di tale rapporto ai fini dell’integrazione di cui all’articolo 186 C.d.s.

L’articolo 186 C.d.s, le bevande alcoliche e lo stato di ebbrezza

L’articolo 186 del Codice della strada esordisce affermando che “È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Analizzando che cosa si intenda per bevande alcoliche si potrebbe affermare che, nel vocabolario comune, si tratti di liquidi contenenti alcol e adatti ad essere consumati dall’uomo. Si pensi ad esempio al vino, la birra, i liquori, i cocktail e così via.

La norma procede punendo chi guida in stato di ebbrezza. A tal proposito si ricorda che lo stato di ebbrezza è uno stato di alterazione psico-fisica, diverso da quello provocato dall’assunzione di stupefacenti, che può essere determinato dall’ingestione delle suddette bevande ma anche dall’assunzione di alcuni farmaci. Sia che vengano singolarmente assunti o sia in combinazione con le bevande alcoliche.

Il legislatore pertanto nel citare le bevande alcoliche non ha considerato l’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza possa essere determinato dall’assunzione di farmaci. Oppure, con l’espressione bevande alcoliche, ha voluto ricomprendere anche alcuni farmaci venduti nel mercato sotto forma di soluzioni alcoliche. Una concezione restrittiva della giurisprudenza pende per ritenere che con bevande alcoliche il legislatore abbia voluto intendere solo quelle comunemente consumate dall’uomo.

Lo stato di ebbrezza punito ai sensi dell’articolo 186 C.d.s tuttavia richiede la rilevazione di un tasso alcolemico almeno di 0,5 gr/l per potersi applicare la sanzione minima. Tale tasso alcolemico è difficilmente raggiungibile con la sola assunzione di un farmaco, mentre lo è facilmente con la combinazione di questi e bevande alcoliche.

Quali farmaci influenzano il tasso alcolemico

Il parametro di riferimento per determinare la guida in stato di ebbrezza preso in considerazione dal legislatore non è tanto la quantità di alcol assunta bensì quella assorbita dal sangue e misurata in gr/l. Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, effettuato con l’etilometro, la rilevazione di un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dipenderà anche dal tipo di farmaco che è stato assunto. Le tipologie di farmaco che influenzano la concentrazione ematica di alcol sono diverse.

Come si accennava nell’introduzione, ci sono farmaci sotto forma di soluzioni alcoliche che contengono dunque alcool e contribuiscono all’aumento del tasso riscontrabile nel sangue. Poi ci sono i farmaci che incidono sul funzionamento del fegato rallentando lo smaltimento dell’alcol ingerito.

Ci sono infine alcuni farmaci galenici, come ad esempio i collutori a base alcolica, che falsano i risultati dell’alcoltest. Fanno apparire un risultato temporaneamente positivo in quanto aumentano la concentrazione di alcol nell’aria alveolare espirata per la durata in cui l’etanolo (alcol) rimane nella bocca. Tant’è vero che l’etilometro per dare dei risultati con valori certi dovrebbe essere eseguito in tempi ragionevoli e non ore dopo ore la guida. Per tale caso si dichiarò l’insussistenza del reato in occasione di una sentenza del Tribunale di Monza del 2009, la numero 00561. I giudici si sono trovati di fronte all’opposizione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza notificato a seguito del superamento dei limiti di alcol nel sangue previsti. La causa di tale risultato era stata l’assunzione prolungata di un collutorio a base alcolica.

Le prime opinioni dei giudici sui farmaci e il tasso alcolemico

In passato, l’assunzione di farmaci a base alcolica prima di mettersi alla guida difficilmente portava ad una condanna per guida in stato di ebbrezza.

Ad opinione dei giudici della Cassazione più risalente infatti, l’assunzione di farmaci che alteravano l’esito dell’etilometro se presa singolarmente, ovvero non unitamente all’ingestione di altre sostanze alcoliche, poteva esimere il conducente dall’essere responsabile di reato. Era sufficiente che costui dimostrasse il nesso di causalità tra l’elevato tasso alcolemico riscontrato nel sangue con l’esame etilometrico e l’assunzione di un farmaco con proprietà distorcenti i risultati del test.

In tali ipotesi pertanto i giudici decidevano per l’assoluzione dell’imputato oppure per l’esclusione della responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza.

L’elemento psicologico del reato

Trattandosi di un reato contravvenzionale, la guida in stato di ebbrezza può avere come elemento psicologico sia il dolo che la colpa. L’imputato infatti ben può essersi messo alla guida cosciente di farlo dopo aver assunto un farmaco a base alcolica. Oppure dopo aver bevuto delle sostanze alcoliche e in concomitanza aver ingerito un farmaco che ne potenziava gli effetti. In questo caso l’elemento psicologico del reato sarà il dolo. Si avrà pertanto la rappresentazione dello stato di ebbrezza e al contempo la volontà di mettersi alla guida ciononostante. Nel caso della colpa invece si avrà rappresentatibilità dello stato di ebbrezza e un atteggiamento imprudente di porsi ugualmente alla guida. Si ricorda che gli elementi costitutivi del dolo e della colpa sono appunto la rappresentazione e la volontà (che nella colpa manca).

L’elemento psicologico può anche non sussistere. Ad esempio se il bugiardino non indica sufficientemente la composizione farmacologica a base alcolica del medicinale oppure se il medico curante non la rende nota. In tale caso infatti il conducente è completamente ignaro del proprio stato di ebbrezza e dunque non può nemmeno sussistere il reato. Il tribunale di Salerno nel 2009 si esprimeva in tal senso. Affermava infatti che “sotto il profilo della fattispecie soggettiva va rilevato che manca nel caso di specie la consapevolezza dello stato di ebbrezza da parte dell’imputato: egli infatti almeno secondo quanto emerso dai dati processuali assunti, non era consapevole di assumere un medicinale a base alcolica che poteva influenzare il tasso alcolemico nel proprio organismo e così determinare uno stato di ebbrezza…dunque non può affermarsi che l’odierno imputato abbia tenuto una condotta imprudente...”.

In questo caso pertanto il giudice ha escluso sia il dolo sia la colpa. Mancavano infatti nella fattispecie sia la volontà che l’atteggiamento imprudente.

I più recenti orientamenti

Tempo addietro la Cassazione aveva assolto imputati che tramite elementi probatori dimostravano l’incidenza dell’assunzione di farmaci a base alcolica sui risultati dell’etilometro. Tra il 2011 e il 2015 tuttavia le decisioni della Corte hanno assunto forme differenti. Anzitutto le prove dell’assunzione dei farmaci non escludevano più la sussistenza del reato. Si riportano di seguito degli estratti di due sentenze particolarmente significative sul punto: una del 2011 e una del 2015.

Farmaci e responsabilità del conducente

In primo luogo, nel 2011, con la sentenza n. 38793, la Suprema Corte ragionava sulla responsabilità del conducente con riguardo all’assunzione di farmaci prima di mettersi alla guida.

In particolare affermava che “Nella specie, per averlo ammesso la stessa imputata, è pacifico che ella aveva assunto un bicchiere di vino, atto che soltanto la Xxxxx colloca alcune ore prima dei controllo, sostenendo che il permanere e il potenziamento dell’effetto di tale modesta quantità di alcol erano conseguenza del farmaco. Anche ammesso che ciò possa essere vero, la responsabilità dell’imputata è correttamente accertata; infatti chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale“.

La prova contraria dello stato di ebbrezza

Da ultimo, con la più recente e significativa sentenza in merito, la n. 36887 del 2015, i giudici discutevano sulla possibilità dell’imputato di escludere il reato tramite la prova contraria della sua sussistenza.

Hanno stabilito che “l’esito positivo dell’alcol test costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria all’accertamento dando prova di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione. Dunque per la Suprema Corte non è sufficiente allegare la circostanza relativa alla assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia scevra da risconti probatori”.

In ogni caso infatti il conducente ha il dovere di verificare la compatibilità dell’assunzione del farmaco con il mettersi alla guida o se l’assunzione di determinate sostanze alcoliche insieme ad un certo farmaco possano alterare significativamente il suo equilibrio psicofisico tale da metterlo nelle condizioni di trovarsi in uno stato di ebbrezza.

Allo stesso modo per quanto riguarda i farmaci che ritardano l’espulsione dell’alcol dall’organismo. Spetta a chi li ha assunti verificare come questi incidono sui tempi di metabolizzazione dell’alcol. E di conseguenza la scelta in ordine al non assumere le sostanze alcoliche oppure attendere il tempo necessario prima di mettersi alla guida.

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