Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e incidente stradale – indice:
- Art. 187, comma 1-bis, Cds
- L’esposizione dei fatti
- Stato di alterazione e stupefacenti
- Stupefacenti, guida e incidente
- Nesso di causalità, dolo e colpa
- Conclusioni
Il Tribunale di Torino, sezione penale, con la sentenza n. 534 del 19/03/2021, ha escluso l’aggravante di cui all’articolo 187, comma 1-bis, del codice della strada, nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e incidente stradale. Nel caso di specie non è stato rilevato il nesso di causalità tra la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e l’incidente stradale in cui era coinvolto l’imputato.
La condanna al reato suddetto può costituire esito del processo solo qualora la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sia la causa diretta dell’incidente stradale avvenuto. In caso contrario dunque non possono essere applicate le aggravanti di pena previste per tale ipotesi di reato.
Il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in caso di incidente stradale
La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è un reato previsto dal Codice della strada all’articolo 187.
Il primo comma inquadra il reato fra le contravvenzioni prevedendo come sanzioni l’ammenda e l’arresto. In secondo luogo prevede l’applicazione delle sanzioni accessorie. Tali sanzioni sono la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo in caso di condanna. È previsto l’aumento delle pene da un terzo alla metà nel caso in cui il conducente abbia meno di 21 anni di età.
Il secondo comma della norma disciplina l’ipotesi in cui la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sia accompagnata da un incidente stradale. La norma afferma che “Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida é sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222″.
In caso di incidente stradale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti la norma prevede:
- pene principali raddoppiate ovvero ammenda da 3.000 a 12.000 euro e arresto da un anno a due anni;
- la sospensione e la revoca della patente.
Nella sentenza oggetto dell’odierno approfondimento, la n. 534/2021, il Tribunale spiega come la condanna a tale ipotesi aggravata di reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti possa essere disposta dal giudice solo quando c’è “un nesso di causalità materiale e psicologica tra la condotta di guida dell’agente e la verificazione del sinistro“.
L’esposizione dei fatti
I carabinieri verbalizzavano l’avvenuto scontro tra un motociclo e un furgone. Contestualmente scrivevano le opportune annotazioni dopo aver assunto le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro. Lo scontro aveva causato delle importanti lesioni al conducente del motociclo che veniva portato presso l’ospedale per eseguire le cure urgenti ed effettuare esami ematici e delle urine. Dagli esami ematici emergeva che il conducente del motociclo aveva assunto prima di mettersi alla guida sostanze stupefacenti in misura superiore alle soglie consentite dalla legge.
Il Pubblico Ministero lo condannava al reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con l’ipotesi aggravante di aver causato un incidente stradale. La norma di riferimento è l’articolo 187, comma 1-bis, del codice della strada.
Dall’analisi del verbale di accertamenti dei carabinieri e dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nell’incidente tuttavia emergeva che il sinistro era stato causato da un terzo veicolo. La dinamica dell’incidente come ricostruita nel verbale infatti era la seguente. Un ignoto conducente di una moto tagliava la strada all’imputato il quale, costretto ad uscire di corsia per la manovra, andava ad urtare contro il furgone.
Nonostante tale dinamica dei fatti il Pubblico Ministero tuttavia condannava l’imputato all’ipotesi aggravata di reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
A fronte di tale accusa la difesa dell’imputato chiedeva:
- l’assoluzione dell’imputato per mancanza della prova dello stato di alterazione alla guida;
- in subordine il contenimento della pena nei minimi edittali. Ed infine la sostituzione della pena in lavori di pubblica utilità previa esclusione dell’aggravante di aver causato l’incidente stradale.
Lo stato di alterazione alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Il Tribunale ritiene integrato il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare ritiene evidente, sulla base degli esami ematici ed i valori di cannabinoidi rilevati al di sopra della soglia, lo stato di intossicazione dell’imputato mentre era alla guida. Il Tribunale ritiene dunque dimostrato lo stato di alterazione alla guida.
Si afferma in merito alla dimostrazione dello stato di alterazione alla guida in seguito all’assunzione di cannabinoidi che “Al riguardo si ritiene che la concentrazione di sostanze droganti in circolo, ben superiore alla soglia di tollerabilità, sia dato suscettibile di dimostrare, in termini processualmente certi, lo stato di alterazione alla guida, non essendo ragionevole formulare alcuna ipotesi alternativa”.
E per rafforzare la propria posizione richiama una più remota sentenza della Cassazione, sezione penale, la n. 25691/2016.
Il richiamo alla Cassazione
In tale sentenza i giudici avevano affermavano che:
“In presenza di un quadro sintomatologico di alterazione mentale e fisica, la cui derivazione dall’assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l’ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista, proprio perché un quadro di tal fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione (attuale), causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Deve escludersi, proprio tenuto conto della funzione che la legge attribuisce al riscontro costituito dalle analisi di cui detto, che i risultati debbano giungere fino a quantificare esattamente la percentuale riscontrata nel sangue. La circostanza, infatti, che il soggetto si sia posto alla guida sotto l’attuale effetto disturbante delle sostanze in parola si trae dai sintomi registrati al momento del controllo, di comune percezione”
I cannabinoidi infatti, afferma il Tribunale, restano in circolo a lungo nel sangue. L’elevata quantità di principio attivo al momento della rilevazione tuttavia è indice che l’assunzione di tali sostanze è avvenuta in un momento vicino a quello della guida.
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e incidente stradale
Il Tribunale esclude invece l’essersi integrata l’ipotesi aggravante di cui all’articolo 187, comma 1-bis, del codice della strada. Sottolinea inoltre l’importanza del nesso di causalità ai fini dell’integrazione dell’ipotesi aggravata di reato.
Si legge nella sentenza infatti che “Con particolare riferimento alla configurabilità dell’aggravante in parola, è utile ricordare che l’art. 187 c. 1 bis C.d.s. stabilisce un inasprimento di pena ove “il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale”, con ciò richiedendosi espressamente, mediante l’utilizzo del verbo provoca, un nesso di causalità materiale e psicologica tra la condotta di guida dell’agente e la verificazione del sinistro. In altri termini, per integrare la circostanza aggravante de qua, non è sufficiente il mero coinvolgimento in un incidente stradale, ma è necessario che il conducente abbia concorso a cagionare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il sinistro stradale”.
Il Tribunale richiama poi una giurisprudenza di legittimità più remota. Facendo ciò sottolinea che non è sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro per condannare l’imputato all’ipotesi aggravata. Si avrebbe altrimenti un’interpretazione analogica in malam partem ovvero si applicherebbe una norma sfavorevole all’imputato. Tale pratica non è ammessa nel nostro ordinamento penale salvo ciò sia previsto dalla norma stessa.
Nesso di causalità, dolo e colpa
Il Tribunale poi spiega che ci sono due elementi che devono essere dimostrati per poter in concreto addebitare l’aggravante all’agente: uno oggettivo e uno soggettivo.
Quello oggettivo consiste nel nesso di causalità tra la condotta e l’evento. La condotta di guida infatti deve in maniera almeno apprezzabile essere la causa dell’incidente.
L’elemento soggettivo attiene alla coscienza dell’agente rispetto al verificarsi dell’evento. L’incidente cioè deve essere attribuibile all’agente a titolo di dolo o colpa. Tale elemento dev’essere ulteriore rispetto allo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. In assenza di tale elemento si ascriverebbe all’imputato una circostanza aggravante con il solo elemento soggettivo contrariamente a quanto previsto dai principi costituzionali e codicistici. In particolare:
- il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’articolo 27, primo comma, della costituzione e
- i criteri di imputazione delle circostanze aggravanti come previsti all’articolo 59, secondo comma, del codice penale.
Neppure i militari intervenuti sul luogo del sinistro hanno rilevato responsabilità dell’imputato. Il Tribunale perciò esclude l’aggravante di cui all’articolo 187, comma 1-bis, del codice della strada.
Conclusioni
L’esito di tale processo è la prova chiara del fatto che non è automatica la condanna all’ipotesi aggravata di reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nel caso di incidente stradale.
Il processo, svolto con rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, si concluse come segue:
- il giudice ha escluso l’aggravante dell’incidente stradale e
- concesse le circostanze attenuanti generiche visto il buon comportamento processuale del reo, l’ammissione dell’addebito, la giovane età e l’incensuratezza;
- valutate la gravità del reato e la capacità a delinquere dell’imputato, sulla base degli indici previsti dall’articolo 133 del codice penale, il giudice applicò le pene dell’arresto e della multa stimandole rispettivamente in 6 mesi e 1500,00 euro quali minime soglie di pena;
- in ragione dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche tali pene sono state ridotte a 4 mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda ridotte alla metà per effetto della procedura con rito abbreviato;
- le pene pari a 2 mesi di arresto e 500,00 euro di multa sono infine state sostituite con l’espletamento di lavori di pubblica utilità come richiesto.
Alle pene si sono aggiunte:
- la condanna al pagamento delle spese processuali;
- le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida per 1 anno, pari al minimo edittale e la confisca del veicolo.