lavori di pubblica utilità e la procedura

L’avvio della procedura dei lavori di pubblica utilità nella guida in stato di ebbrezza – indice:

L’articolo 186, comma 9-bis, del Codice della strada afferma che:

“Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”

La disciplina che regola lo svolgimento e la procedura di attivazione dei lavori di pubblica utilità trova spazio in più fonti normative. A tal proposito si menzionano oltre al codice della strada, altre due fonti. Il decreto legislativo 274/2000, recante disposizioni sulle competenze del giudice di pace, e il decreto del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001. La Cassazione, con sentenza n. 1066/2020, ha stabilito l’onere dell’autorità giudiziaria di dare impulso all’attivazione della procedura di esecuzione dei lavori di pubblica utilità. Tale autorità giudiziaria si individua nella figura del Pubblico Ministero, quale organo incaricato di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice.

Cosa sono i lavori di pubblica utilità nella guida in stato di ebbrezza

I lavori di pubblica utilità sono una sanzione sostitutiva delle pene detentiva e pecuniaria applicabili in caso di condanna al reato di guida in stato di ebbrezza. Consistono nello svolgimento di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività. Tale attività viene svolta presso degli enti convenzionati oppure presso la regione, le province o i comuni di residenza del condannato. Le modalità di esercizio sono previste dal decreto ministeriale del 26 marzo 2001. La loro applicazione può avvenire anche a seguito di decreto penale di condanna.

A tal fine, il Presidente del tribunale del comune di residenza del condannato, quale delegato del Ministro della giustizia, stipula una convenzione con il comune o con l’ente operante nella regione o nella provincia.  Questa convenzione contiene le modalità di svolgimento dei lavori ovvero una serie di altre indicazioni. Fra queste si citano l’oggetto delle attività, i soggetti preposti al coordinamento, l’adeguamento a quanto disposto dal tribunale con sentenza di condanna, gli obblighi e i doveri del soggetto “ospitante” nei confronti del condannato ed altre materie.

Sulla base di tali convenzioni entrano nella disponibilità del giudice delle liste di enti convenzionati tenute presso la cancelleria del tribunale. Il giudice fa riferimento a questi elenchi nella scelta dell’ente che verrà indicato nella sentenza di condanna.

Dalla sentenza di condanna, tuttavia, all’effettivo inizio dei lavori di pubblica utilità c’è un macchinoso iter da seguire. Tale iter tuttavia non è disciplinato in maniera chiara e puntuale nella legge e nel decreto ministeriale. A far luce sul punto è stata la Corte di legittimità lo scorso gennaio con riguardo ad un caso di cui si tratterà nel paragrafo successivo.

Il caso di specie

Ricorre per cassazione Tizio contro l’ordinanza del tribunale che ha disposto la revoca dei lavori di pubblica utilità previsti come pena alternativa all’arresto di 40 giorni e alla pena pecuniaria di 1770 euro. Tizio era stato precedentemente condannato allo sconto di tali pene per il reato di cui all’articolo 186, comma 2 lett. b) del codice della strada.

Il tribunale aveva disposto la revoca in quanto tale soggetto non si era presentato presso l’ente scelto dal giudice per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Si difendeva Tizio affermando di attendere la chiamata da parte dell’ente.

Il ricorso presentato dal ricorrente a mezzo della propria difesa ha presentato due motivi di impugnazione:

  • nel primo richiama un orientamento giurisprudenziale precedente. Secondo tale orientamento spetta al Pubblico Ministero, organo preposto all’esecuzione dei provvedimenti del giudice, dare inizio alla procedura necessaria allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Richiama in particolare la norma del codice di procedura penale che disciplina le funzioni del Pubblico Ministero nonché le fonti normative in tema di lavori di pubblica utilità. Tizio ritiene pertanto che di tale orientamento e di tali norme il tribunale che ha disposto la revoca non abbia tenuto debito conto. La difesa rileva inoltre come non fosse stato previsto un termine entro cui doversi presentare presso l’ente per lo svolgimento dei lavori. Né tanto meno le modalità di svolgimento;
  • con il secondo motivo contesta la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata. Ritiene infatti che il giudice non abbia potuto valutare l’esigibilità della prestazioni non essendovi linee guida sulle modalità di svolgimento né termini di espletamento di tali lavori. Il ricorrente sosteneva pertanto che in mancanza di indicazione del termine quello da prendere come riferimento dovesse essere quello di cui all’articolo 173 del codice penale. Un termine pari a 5 anni.

La figura del Pubblico Ministero e la procedura dei lavori di pubblica utilità nella guida in stato di ebbrezza

Il Pubblico Ministero è un magistrato che in base all’articolo 112 della costituzione ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. È l’organo che si occupa dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e le sue funzioni sono sancite all’articolo 655 del codice di procedura penale.

Dovendo appunto occuparsi dell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali il suo ruolo diventa determinante anche per quanto riguarda l’applicazione della pene sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. L’articolo 5 del decreto del ministero della giustizia del 26 marzo 2001 è titolato “esecuzione della pena ed accertamenti”. Questo onera infatti il Pubblico Ministero di alcuni compiti. Si tratta ovvero di:

  • occuparsi della richiesta al giudice di pace sulla modifica delle modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Come previsto all’articolo 44 del decreto legislativo n. 274/2000 quando l’ente, l’organizzazione o l’amministrazione di svolgimento non è più convenzionato o non svolge più l’attività;
  • incaricare la polizia giudiziaria e le figure preposte alla pubblica sicurezza di verificare che le prestazioni lavorative vengano svolte regolarmente. Tali figure egli stesso le  sovrintende e coordina.

Non sono espressamente specificate ulteriori competenze del Pubblico Ministero. Questo, tuttavia, a parere della Corte è una figura fondamentale per l’avvio dell’iter di esecuzione dei lavori di pubblica utilità.

Dalla sentenza di condanna all’inizio dei lavori: la procedura dei lavori di pubblica utilità

Si viene ora alle motivazioni della Corte esposte nella sentenza n. 1066/2020.

Come già accennato sopra, la sentenza di condanna emessa dal giudice contiene l’indicazione dell’ente o altro organismo per conto del quale il condannato svolgerà i lavori di pubblica utilità. Il provvedimento del giudice, inoltre, deve indicare i termini e le modalità di svolgimento dei lavori. Solo così l’ente convenzionato può predisporre un calendario di attività per il condannato. Se il giudice non vi provvede, affermano i giudici richiamando un precedente orientamento, “il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata”.

L’iter della procedura infatti deve muovere da “una specifica sollecitazione, da parte dell’autorità giudiziaria, rivolta al condannato, affinché prenda contatto con l’ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni del cennato calendario.” L’autorità giudiziaria menzionata dalla Corte è proprio il Pubblico Ministero.  In particolare la ritiene essere l’organo “titolare della competenza sia, in termini generali, in materia di esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna, sia in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberà controllata, sia, infine, in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità...”.

Tali passaggi inoltre, prosegue la Corte, sono funzionali all’eventuale esercizio del potere di revoca della sanzione sostitutiva e di ripristino di quella sostituta da parte del tribunale. In mancanza degli stessi infatti la revoca del provvedimento che determina la sostituzione non è legittimamente esercitabile.

Le conclusioni della Corte

Non ravvisando il verificarsi di tutti i suddetti passaggi, nel caso di specie la Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata. Oltre a mancare l’impulso all’avvio della procedura da parte del Pubblico Ministero, i giudici ritengono che il tribunale avrebbe dovuto dare esecuzione alla sentenza di condanna e a dare notizia di ciò tramite notifica al condannato, all’ufficio dell’esecuzione penale esterna, al comune e all’ente scelto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Solo così si sarebbe potuta avviare la procedura invitando l’ente ad eseguire i gli adempimenti preparatori quali la formulazione del calendario di svolgimento delle attività e comunicando al condannato il termine entro cui presentarsi presso la sede di svolgimento dei lavori. Nel caso di specie pertanto non era nemmeno possibile valutare l’effettiva esigibilità della prestazione mancando tali passaggi.

Al condannato pertanto non è “addebitabile” il comportamento di non essersi presentato presso la sede individuata dal giudice della condanna senza né un termine né un sollecito da parte del Pubblico Ministero.

Write a comment:

©2023 Avvocatopatente.it