La particolare tenuità del fatto e la guida in stato di ebbrezza – indice:
- Cos’è
- I presupposti
- Cause di esclusione
- Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
- La confisca del mezzo
- Gli effetti
Il reato di guida in stato di ebbrezza può non essere punito se, nel corso di un giudizio, il giudice rileva la particolare tenuità del fatto. Si tratta di casi in cui, sulla base di quanto risulta dal processo, il giudice riscontra degli elementi che rendono la condotta non particolarmente grave. Se sussistono determinati presupposti, dunque, il giudice può escludere la punibilità del reato di guida in stato di ebbrezza per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale. L’aspetto che particolarmente rileva ai fini della sua applicazione è la non abitualità della condotta, mentre in caso contrario è esclusa. Numerose sentenze della Corte di Cassazione, anche molto recenti, hanno contribuito ad arricchire la disciplina di tale istituto in applicazione al reato di guida in stato di ebbrezza. La questione pertanto è attuale e dibattuta.
Cos’è la particolare tenuità del fatto
La particolare tenuità del fatto è una causa di esclusione della punibilità del reato. È disciplinata all’articolo 131-bis del codice penale che ne individua:
- i presupposti di applicazione;
- l’ambito di applicazione;
- quando è esclusa la tenuità del fatto;
- l’abitualità della condotta;
- il rapporto con le circostanze del reato.
Tale causa di esclusione della punibilità viene applicata su discrezione del giudice che valuta la gravità del reato ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del codice penale.
Quanto dispone l’articolo 131-bis, pur astrattamente applicabile ad ogni reato, non era sin dall’origine chiaro se fosse applicabile o meno al reato di guida in stato di ebbrezza. Il legislatore ha introdotto questa norma nel codice penale infatti soltanto nel 2015 ad opera del decreto legislativo n. 28 del 16 marzo. La conferma della sua applicazione al reato di guida in stato di ebbrezza l’ha data nel 2016 le Sezioni Unite della Cassazione. Con la nota sentenza 13681 queste hanno ammesso l’applicabilità dell’istituto ai reati la cui punibilità è prevista solo al di sopra di una certa soglia.
L’istituto della tenuità del fatto è stato introdotto per deflazionare il carico giudiziario per quei reati considerati non così gravi da richiedere necessariamente lo svolgimento del processo tradizionale.
Quando si può applicare la particolare tenuità del fatto: i presupposti
Il primo comma dell’articolo 131-bis individua dei limiti ben precisi di applicazione dell’istituto. La norma recita: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale“.
Ricavando il nocciolo della disposizione il giudice può disporre l’esclusione della punibilità del reato per particolare tenuità del fatto solo quando:
- il reato è punito con una pena detentiva che non supera i 5 anni;
- è prevista solo una pena pecuniaria;
- sono previste entrambe le pene precedenti congiuntamente.
È chiaro che, in base ai predetti presupposti, l’istituto è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza. Questo infatti è punito, ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada, con pene pecuniarie o detentive, che, se anche raddoppiate per la maggiore gravità del fatto o per il tasso alcolemico superiore ad una certa soglia, non superano i 5 anni.
Altri due presupposti enunciati dalla norma, che devono essere presenti in contemporanea, sono:
- la particolare tenuità dell’offesa;
- la non abitualità della condotta.
La particolare tenuità dell’offesa
Come già accennato, la gravità del reato viene valutata in base ai parametri di cui all’articolo 133, primo comma del codice penale. Dalla valutazione della gravità del reato il giudice coglie la tenuità o meno dell’offesa arrecata. Con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza, ad esempio, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Lodi nel 2018 ha assolto un soggetto condannato a tale reato ritenendo di particolare tenuità il fatto in base alla valutazione dei seguenti elementi:
- il tasso alcolemico rilevato rispetto al limite massimo previsto per potersi mettere alla guida senza incorrere nel reato (nel caso di specie superava di poco tale limite);
- la durata e il percorso stradale effettuato (nel caso di specie era breve);
- se il soggetto aveva o meno procedimenti pendenti o precedenti sia in generale sia per guida in stato di ebbrezza (nel caso di specie non ne aveva);
- il contesto socio-lavorativo e familiare del soggetto (nel caso di specie era una persona regolarmente impiegata).
A parere della Cassazione inoltre la valutazione della tenuità del fatto non può basarsi soltanto sul tasso alcolemico rilevato all’imputato. Lo ha stabilito nella recente sentenza 5009 del 2019.
La non abitualità della condotta
Contemporaneamente alla tenuità del fatto, il giudice deve verificare che il soggetto non sia un delinquente abituale o non abbia commesso reati della stessa indole. È la stessa norma a dare la definizione di abitualità ai fini della causa di esclusione della punibilità.
Il terzo comma dell’articolo 131 bis infatti stabilisce che “Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
Per poter escludere la punibilità del reato di guida in stato di ebbrezza è necessario, dunque, non essere già stati condannati per lo stesso reato (cioè per un fatto punito dalla stessa norma penale) o per reati che condividono con questo degli aspetti comuni (anche se vengono infrante norme diverse).
Quando non è applicabile l’articolo 131-bis
Il secondo comma dell’articolo 131-bis illustra chiaramente quando l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità. Schematizzando il contenuto della norma si individuano i seguenti casi:
- quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali;
- se l’autore ha posto in essere atti di violenza o maltrattamenti;
- quando ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa;
- se la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona;
- quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
Con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza rileva il 4 punto sopra indicato. Al verificarsi di tali ipotesi, ovvero la morte o le lesioni, si esce dal reato di guida in stato di ebbrezza che viene assorbito dai più gravi reati di omicidio colposo stradale e lesioni colpose stradali.
Particolare tenuità del fatto e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
I commi 3,4 e 5 dell’articolo 186 del codice della strada prevedono l’obbligo per l’indagato di sottoporsi a due tipi di accertamenti:
- l’etilometro;
- quelli più approfonditi e ritenuti opportuni dagli organi di polizia quando l’etilometro risulta positivo.
Il settimo comma dello stesso articolo punisce chi si rifiuta di sottoporsi a tali accertamenti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali tuttavia ha, nel 2016, con la sentenza numero 13682, stabilito che l’istituto della particolare tenuità del fatto si può applicare anche a tale comportamento che costituisce reato.
Nel caso di specie la Corte riteneva il fatto di particolare tenuità in quanto le condizioni fisiche dell’indagato mostravano in modo lampante il suo tasso alcolico e la sua pericolosità alla guida, dopo aver eseguito un test preliminare risultato positivo. Non sussisteva pertanto la necessità secondo il giudice di effettuare ulteriori accertamenti che ha ritenuto dunque di particolare tenuità il rifiuto dell’indagato di essersi sottoposto a tali accertamenti.
Confisca del mezzo e particolare tenuità del fatto
Per il reato di guida in stato di ebbrezza nonché per quello del rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, di cui all’articolo 186 del Codice della Strada, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Questa viene disposta dal giudice a seguito della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Cosa succede al veicolo, tuttavia, se l’imputato viene assolto per particolare tenuità del fatto? Secondo l’orientamento più recente della Cassazione, espressasi nella sentenza 7526 del 2019, rimane applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida quale effetto dell’accertamento della violazione ai sensi del secondo comma lettere a), b) e c) dell’articolo 186 del Codice della Strada ma non quella della confisca del veicolo. Per questa infatti ai sensi della succitata norma, afferma la Corte, è necessaria la pronuncia di condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Gli effetti della pronuncia di esclusione
Sotto il profilo processuale l’esclusione della punibilità del reato per tenuità del fatto può essere decisa su iniziativa del giudice o del pubblico ministero. La decide il giudice, d’ufficio durante il processo oppure dopo che il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, mediante:
- richiesta di archiviazione ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura penale. In questo caso, il pubblico ministero avverte l’indagato e la persona offesa dell’archiviazione e della possibilità di visionare gli atti ed effettuare opposizione entro 10 giorni;
- sentenza di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale.
La richiesta di archiviazione può essere richiesta anche dal pubblico ministero. Quando? Durante l’espletamento dell’azione penale e, dunque, durante la fase delle indagini, se da queste risulta la particolare tenuità del fatto.