Omissione di soccorso

Omissione di soccorso stradale e tenuità del fatto – indice:

La Cassazione con sentenza n. 27241/2020 individua gli elementi del reato necessari per l’applicazione della particolare tenuità del fatto alla fattispecie di reato di omissione di soccorso stradale ex articolo 189, sesto comma del codice della strada. 

L’articolo 189 del codice della strada stabilisce il comportamento che il conducente deve tenere in caso di incidente.

Il settimo comma dell’articolo 189 del Codice della Strada definisce il reato di omissione di soccorso stradale. Tale reato si configura in presenza della violazione dell’obbligo in capo all’utente della strada di prestare assistenza alle persone rimaste coinvolte e ferite in un incidente stradale che è diretta conseguenza di un suo comportamento. Tale obbligo è previsto al primo comma dell’articolo 189 del Codice della strada insieme all’obbligo di fermarsi. La violazione dell’obbligo di fermarsi integra un’altra fattispecie delittuosa prevista dal sesto comma della norma in esame.

Il reato di omissione di soccorso stradale

Ai sensi del settimo comma dell’articolo 189 del codice della strada Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.

La norma tutela l’interesse pubblico alla sicurezza delle persone in pericolo essendo il nostro ordinamento civile e giuridico fondato su un senso di solidarietà comune tra cittadini. Si tratta di un reato da tenere distinto per finalità rispetto alle fattispecie di reato di omicidio stradale e di lesioni stradali di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.

Si tratta di un reato omissivo proprio. È proprio in quanto dev’essere commesso da un utente della strada, è omissivo in quanto la condotta consiste nella mancata ottemperanza ad un obbligo di fare (quello di prestare assistenza). Nessun evento pertanto deve seguire la condotta affinché si integri il reato.

Il reato si consuma nel momento in cui non viene prestata l’assistenza configurando una fattispecie di reato istantaneo.

Quando può dirsi che il soccorso è stato prestato?

Si ritiene assolto l’obbligo previsto dalla legge di prestare assistenza ai feriti quando viene immediatamente richiesto l’intervento di chi è in grado di prestare assistenza se l’utente della strada non è in grado di prestarne una adeguata. Sono idonei a prestare assistenza i mezzi di soccorso, la Polizia stradale o qualunque altro soggetto preparato per fornire aiuto alle persone ferite. Può dirsi allora che il soccorso stradale è stato prestato sebbene la legge non imponga l’imminente chiamata di avviso alle autorità dell’accaduto.

Possono tuttavia non esserci i presupposti per prestare assistenza nei seguenti casi:

  • quando la persona interessata non ne ha effettivamente bisogno perché già assistita da altri;
  • quando non sono derivati danni alle persone;
  • se non c’è possibilità di adempiere all’obbligo ad esempio perché il ferito muore.

Il reato tuttavia sussiste a prescindere dal fatto che si sia arrecato o meno un danno alle persone coinvolte nel sinistro: è sufficiente non aver prestato l’adeguata assistenza.

Il dolo nell’omissione di soccorso stradale

L’elemento soggettivo del reato in esame è il dolo. Si tratta infatti di una fattispecie delittuosa di reato. Come noto, il dolo consiste nell’intenzione di cagionare l’evento dannoso o pericoloso: tale intenzione si scinde nella volontà e nella previsione dell’evento. Nel caso del reato di omissione di soccorso stradale infatti l’agente prevede non soltanto il verificarsi dell’incidente e il danno alle persone e se ne assume il rischio ma anche che si debba prestare soccorso alle stesse.

Il reato è integrato anche soltanto quando l’elemento soggettivo è il dolo eventuale ovvero l’agente prevede l’evento come probabile conseguenza e ne accetta il rischio. È proprio nel momento in cui si accertano e si valutano gli elementi in presenza dei quali all’agente viene imputato il reato che la giurisprudenza ha delineato i requisiti per l’applicazione al reato dell’istituto di cui all’articolo 131-bis del codice penale.

La particolare tenuità del fatto

Ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

La particolare tenuità del fatto è una causa di esclusione della punibilità del reato. È applicabile su discrezionalità del giudice quando ci sono determinati presupposti.

Nella recente sentenza dello scorso ottobre è proprio su tali presupposti che la Corte di Cassazione si concentra pronunciandosi sulla mancata assistenza ad un ciclista da parte del conduttore di un veicolo.

La vicenda di omissione di soccorso stradale

In primo e secondo grado di giudizio, rispettivamente il Tribunale e la Corte d’Appello, condannavano un automobilista alle pene previste per il reato di omissione di soccorso stradale di cui all’articolo 189, comma 7, del codice della strada. La condanna dipendeva dal comportamento tenuto dall’automobilista che svoltando con la propria autovettura urtava un velocipede facendolo cadere a terra senza prestargli la necessaria assistenza.

L’automobilista, ritenendo ingiusta la condanna, ricorre per cassazione adducendo di non aver prestato assistenza per i seguenti motivi:

  • si era resa impossibile l’assistenza della persona offesa. A seguito dell’incidente infatti, un gruppo di connazionali che impedivano anche l’intervento degli ambulanzieri sopraggiunti sul luogo dell’accaduto la circondarono;
  • le ferite riportate dall’infortunato erano di una lieve entità tale da non essere neppure percepite dall’automobilista. Anche quanto riportato dal certificato medico che prescriveva una prognosi di 5 giorni per una piccola ferita sanguinante confermava ciò.

Il ricorrente pertanto invocava un precedente orientamento della Corte adita. Secondo tale orientamento l’assistenza può non essere prestata se vi ha già provveduto qualcun altro o se le lesioni non sussistono. Riteneva dunque a sua difesa non sussistere gli elementi previsti per l’integrazione del reato di cui all’articolo 189, comma 7, del codice della strada. La Corte d’appello tuttavia non riteneva credibile che il ricorrente non si fosse reso conto che il danneggiato aveva bisogno di assistenza. Rifiutava pertanto la proposta del Pubblico Ministero di assolvimento dell’imputato per mancanza di dolo.

Il comportamento tenuto dall’agente nell’omettere soccorso

L’automobilista fondava le proprie ragioni sul fatto di essersi preliminarmente accertato che il conducente del velocipede avesse o meno bisogno di assistenza. Di essersi solo in seguito allontanato per mancata constatazione di danni e ferite (per l’appunto di piccole dimensioni e nascoste dagli indumenti). La volontà di assistenza dunque c’era ma le condizioni dell’investito portarono alla sua vanificazione. Sarebbe perciò escluso l’elemento soggettivo del reato. Confermavano tale comportamento anche le dichiarazioni rese da un connazionale della parte offesa. E in aggiunta ad escludere tale elemento si inseriva l’arrivo da parte dei connazionali dell’investito a prestare assistenza pertanto non più dovuta dall’imputato.

Con riguardo all’applicazione della particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del codice civile la Corte di Cassazione si è pronunciata riprendendo un vecchio orientamento delle Sezioni Unite. In tale orientamento le sezioni ritenevano che “la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena”.

Omissione di soccorso stradale e tenuità del fatto

Sulla scia di quell’orientamento appena riportato il ricorrente prosegue nei suoi motivi. Ritiene in errore la Corte di Appello per non aver valutato i seguenti elementi:

  • la lieve entità del danno subito dalla persona offesa. Nel caso di specie 5 giorni di prognosi per una ferità di lieve entità);
  • il comportamento “post-delictum” dell’agente. L’imputato si allontanava dal luogo dell’incidente solo dopo aver verificato che non c’era bisogno della sua assistenza in quanto mancavano lesioni evidenti nell’investito. A costui inoltre veniva in soccorso un gruppo di connazionali per di più aggressivi nei confronti dell’imputato;
  • il comportamento della persona offesa. Nel caso di specie non si era costituita parte civile e non si era resa più reperibile dopo aver ottenuto il risarcimento del danno;
  • il mancato accoglimento dell’istanza di applicazione della particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del codice penale;
  • l’aver confermato la quantificazione della pena decisa dal giudice di primo grado che avrebbe dovuto essere pari al minimo edittale considerando “l’esiguità del danno patito dalla persona offesa, l’intervenuto risarcimento da parte della compagnia assicuratrice e la ridotta intensità del dolo”.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Il primo motivo di ricorso

Ritenendo infondato il primo motivo di ricorso la Corte ribadisce alcuni principi, elaborati anche da precedenti orientamenti giurisprudenziali. Tali principi si devono considerare nel ritenere integrato il reato di omissione di soccorso. In particolare la Corte afferma i seguenti principi:

  • “l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 7, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti”;
  • “per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente. A tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo…”;
  • “il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189 C.d.S., comma 7, presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona;
  • “la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato, che è integrato dal semplice fatto che in caso d’incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all’obbligo di prestare assistenza. E costituisce ius receptum che tale condotta, va tenuta a prescindere dall’intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo”.

Sulla particolare tenuità del fatto

Accoglie invece il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente richiedeva l’applicazione della particolare tenuità del fatto ritenendolo fondato.

Ammette dunque l’applicazione dell’istituto motivando così la decisione: “non è stato attribuito il dovuto rilievo alla natura delle minime lesioni riportate dalla persona offesa e alla non evidente visibilità delle stesse, alla presenza comunque di persone che si erano radunate intorno al loro connazionale, alla mancata costituzione di parte civile, all’avvenuto risarcimento da parte dell’assicurazione del R. e al fatto che l’imputato si sia comunque fermato prima di allontanarsi e che, comunque, una volta rintracciato non abbia mai negato il suo coinvolgimento nell’incidente”.

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