
Come ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale – indice:
- Fonti normative
- Ottenere il risarcimento
- La procedura ordinaria
- Il risarcimento diretto
- L’azione diretta del danneggiato
- Risarcimento del terzo trasportato
- Utenti non motorizzati
- Soggetti non risarcibili
- Il risarcimento del danno
- Controversia con l’impresa
Per capire come ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale e le relative procedure bisogna avere chiara la dinamica di un incidente stradale e tutti i soggetti che vi rimangono coinvolti.
Ai fini del risarcimento del danno infatti bisogna distinguere se l’incidente stradale è causato da un veicolo a motore, il quale necessariamente sarà coperto da assicurazione oppure da un veicolo non assicurato.
Ciascun veicolo a motore infatti per poter circolare sul suolo pubblico deve essere coperto dall’assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi (RCA) prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Tale obbligo è previsto nel codice delle assicurazioni all’articolo 122 per i veicoli a motore.
L’assicurazione copre contro i danni causati alle persone e alle cose.
Per ottenere il risarcimento del danno bisogna seguire le procedure descritte nel codice delle assicurazioni che sono due:
- il risarcimento diretto;
- la procedura ordinaria.
Residua infine lo strumento giudiziale dell’azione diretta di risarcimento del danno del danneggiato.
Fonti normative necessarie a capire come ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale
Prima di arrivare alle procedure esperibili per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale è opportuno citare una serie di fonti normative che devono essere necessariamente prese in considerazione.
Dopo averle accennate nell’introduzione, si elencano di seguito:
- il codice civile;
- il codice delle assicurazioni private, decreto legislativo 209/2005 e il D.P.R. 254/2006;
- il codice della strada, decreto legislativo 285/1992.
Codice Civile
Una prima fonte da prendere in considerazione è il codice civile ed in particolare le norme che disciplinano l’assicurazione contro i danni e quelle sui fatti illeciti.
Sono di fondamentale importanza gli articoli 1904 e seguenti per quanto riguarda il contratto di assicurazione e gli articoli 2054 e seguenti per quanto riguarda il risarcimento del danno.
In particolare l’articolo 2054 stabilisce che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Codice delle assicurazioni private e il D.P.R. 254/2006
Nel codice delle assicurazioni si trovano tutte le norme sull’obbligo assicurativo, sulla qualificazione e quantificazione dei danni e sulle procedure da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente.
Sono previste delle norme di tutela anche per gli utenti della strada non motorizzati che, non essendo la causa dell’incidente, vi rimangono coinvolti come soggetti danneggiati.
Si rende necessario anche considerare il D.P.R. 254/2006 che è il regolamento attuativo del sistema di indennizzo diretto previsto dal codice delle assicurazioni.
Codice della strada
Il codice della strada viene in rilievo nel tema in oggetto in quanto, oltre a prevedere indirettamente l’obbligo assicurativo per i veicoli a motore, consente alle autorità coinvolte nell’incidente di rilevare eventuali violazioni del codice della strada.
Gli organi di polizia spesso sono chiamati ad intervenire in caso di incidente stradale e possono essere una fonte di informazioni per le compagnie assicuratrici relativamente alla dinamica dei sinistri.
Cosa prevede il codice delle assicurazioni per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente
Anzitutto bisogna procedere alla denuncia di sinistro alla propria impresa di assicurazione come previsto dall’articolo 143 del codice delle assicurazioni. La denuncia deve avvenire tramite il modulo di constatazione amichevole predisposto. La sottoscrizione del modulo di denuncia del sinistro da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti fa presumere, salvo prova contraria dell’impresa assicuratrice, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. La sottoscrizione del modulo da parte di entrambi i conducenti inoltre consente di ridurre i tempi per ottenere il risarcimento del danno.
Anche il codice civile prevede l’obbligo di denuncia del sinistro all’assicuratore all’articolo 1913. Tale obbligo è previsto entro tre giorni dal sinistro o dal momento in cui l’assicurato viene a conoscenza dello stesso.
Nel caso di mancata denuncia del sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile secondo cui l’assicurato perde il diritto all’indennità risarcitoria.
In ogni caso, come afferma l’articolo 144 del codice delle assicurazioni, al danneggiato dal sinistro stradale è riservato lo strumento dell’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.
Le procedure per la richiesta di risarcimento del danno sono due:
- quella disciplinata all’articolo 148 e denominata “procedura di risarcimento” che sta ad indicare la procedura ordinaria e
- la procedura di risarcimento diretto disciplinata all’articolo 149.
La procedura ordinaria di risarcimento
L’articolo 148 del codice delle assicurazioni disciplina la procedura ordinaria per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente stradale.
La richiesta di risarcimento dev’essere effettuata tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Questa procedura può essere utilizzata dal danneggiato per ottenere il risarcimento del danno dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile. Tale procedura si utilizza in tutti gli altri casi in cui non si può utilizzare quella di indennizzo diretto ovvero quando:
- il sinistro ha coinvolto più di due veicoli;
- se il sinistro ha causato lesioni a passanti o al conducente per più di 9 punti di invalidità, dunque lesioni gravi;
- se nell’incidente sono coinvolti veicoli immatricolati all’estero.
La norma richiede l’indicazione nella domanda di diversi elementi a seconda che il sinistro abbia causato danni alle sole cose o anche alle persone. In ogni caso la domanda deve contenere l’indicazione del codice fiscale e del luogo di nascita degli aventi diritto al risarcimento, l’indicazione della data e del luogo in cui è avvenuto il sinistro, i veicoli coinvolti, le compagnie assicurative dei veicoli, il numero di targa e la proprietà dei veicoli. È sempre bene inoltre allegare alla richiesta di risarcimento il modulo di constatazione amichevole.
L’offerta di risarcimento
Una volta effettuata la richiesta l’impresa assicuratrice ha l’obbligo entro un determinato termine di presentare una congrua offerta di risarcimento al richiedente. Nel caso in cui non ritenesse idoneo fare l’offerta deve inoltrare adeguate motivazioni. Se lo ritiene utile l’impresa può anche mettersi in contatto con gli organi di polizia coinvolti nel sinistro. Può infatti rendersi necessaria l’integrazione o l’acquisizione di informazioni relative al sinistro. In pendenza di tali termini il danneggiato non può rifiutare le necessarie ispezioni da parte dell’impresa assicuratrice alle cose o alle persone per la valutazione dell’entità del danno. In caso di rifiuto i termini predetti sono sospesi.
Si fa presente che il rigetto dell’offerta indennitaria di risarcimento, debitamente motivata al danneggiato, può ad esempio dipendere dall’emergenza di incongruenze nel danno segnalato dal conducente. L’impresa assicuratrice infatti ha l’obbligo, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 148, di consultare l’archivio informatico appositamente creato per contrastare fenomeni fraudolenti e di informare l’IVASS. Il danneggiato può in tal caso esporre denuncia o querela all’impresa assicuratrice ovvero esercitare il proprio diritto di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 146.
La procedura si conclude con la corresponsione al danneggiato entro quindici giorni della somma offerta da parte dell’impresa sia che tale somma sia stata accettata o rifiutata. Se l’impresa non ha invece ricevuto riscontro in merito entro trenta giorni procede in ogni caso alla corresponsione della somma offerta sempre nel termine di quindici giorni. Le somme corrisposte sono così imputabili alla liquidazione definitiva del danno.
La quietanza di liquidazione del danno deve indicare separatamente le eventuali somme corrisposte a professionisti da parte dell’impresa assicuratrice per l’attività svolta che dev’essere comprovata da materiale probatorio.
Danni alle sole cose: come ottenere il risarcimento in caso di danni materiali
Quando il sinistro non ha causato danni alle persona la richiesta di risarcimento deve inoltre indicare:
- il luogo, i giorni (non meno di cinque) e le ore in cui sono messe a disposizione le cose danneggiate per l’ispezione da parte del perito per accertare l’entità del danno.
L’impresa di assicurazione entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione deve formulare un’offerta al danneggiato. Tale offerta dev’essere congrua e motivata. In alternativa deve comunicare i motivi per i quali decide di non fare l’offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L’articolo 148 del codice delle assicurazioni recita: “Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Il danneggiato può eventualmente allegare alla domanda di risarcimento un preventivo di riparazione del veicolo“.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
Afferma l’ultimo comma dell’articolo 148 che “Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122”.
Danni alle persone: come ottenere il risarcimento in caso di danni fisici
Quando il sinistro ha causato danni anche alle persone, compreso il decesso, la richiesta di risarcimento deve indicare le seguenti informazioni relative al danneggiato:
- l’età;
- l’attività lavorativa che svolge;
- il reddito annuale, con documentazione probatoria;
- l’entità delle lesioni fisiche comprovata e documentata da documentazione medica;
- la dichiarazione ex articolo 142 del codice delle assicurazione di non avere diritto a prestazioni da parti di enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie;
- in caso di decesso dallo stato di famiglia della vittima.
L’impresa di assicurazione ha l’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno. Ha l’obbligo in alternativa di comunicare i motivi per cui non ritiene di fare l’offerta. È tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il risarcimento diretto
L’articolo 149 del codice delle assicurazioni disciplina la procedura di risarcimento diretto. Tale procedura prevede che la richiesta di risarcimento venga rivolta dal danneggiato direttamente all’impresa di assicurazione che assicura il veicolo utilizzato e coinvolto nel sinistro. Le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto sono contenute nel D.P.R. 254/2006.
La procedura si applica sia in caso di sinistro che abbia causato danni alle cose e alle persone, in quest’ultimo caso solo se di lieve entità, e purché siano stati coinvolti solo due veicoli con immatricolazione avvenuta in Italia e coperti da assicurazione italiana anche quando sono stati coinvolti terzi trasportati. Così stabilisce l’articolo 3 del regolamento 254/2006. La procedura di risarcimento diretto può essere attivata dal danneggiato che non sia in tutto o in parte responsabile del sinistro.
Non è possibile utilizzare tale procedura nei seguenti casi:
- per ottenere il risarcimento in caso di invalidità superiore ai 9 punti;
- qualora i veicoli coinvolti nel sinistro siano stati immatricolati all’estero;
- per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato. Tale soggetto deve utilizzare la procedura prevista ai sensi dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni.
La richiesta di risarcimento diretto
Anche con questa procedura la richiesta dev’essere inoltrata alla compagnia assicuratrice a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata. La richiesta deve contenere il codice fiscale, il luogo e la data di nascita degli aventi diritto al risarcimento, la data e il luogo del sinistro, i numeri di targa dei veicoli, i conducenti e i proprietari dei veicoli, le compagnie assicurative.
Devono essere indicati inoltre le generalità di eventuali testimoni, l’intervento di organi di polizia e il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Se il conducente ha subito delle lesioni devono inoltre essere riportati:
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
A differenza della procedura ordinaria, con tale procedura la compagnia assicuratrice cui viene fatta la domanda di risarcimento liquida il danno per conto della compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro. Le due compagnie assicuratrici poi si regolano di conseguenza.
L’offerta di risarcimento nella procedura di risarcimento diretto
Come nella procedura ordinaria la compagnia assicuratrice alla quale viene rivolta la domanda di risarcimento deve fare un offerta al danneggiato. L’offerta può essere seguita da una dichiarazione di accettazione o di rifiuto.
L’offerta viene effettuata entro 90 giorni in caso di lesioni, entro 60 giorni in caso di danni ai veicoli o alle sole cose.
Il termine si riduce a 30 giorni in caso di danni ai veicoli o alle cose se il modulo di denuncia del sinistro è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Sia in caso di accettazione che di rifiuto la somma offerta dall’impresa viene liquidata e imputata alla liquidazione definitiva del danno entro quindici giorni. Il danneggiato che abbia dichiarato di accettare la somma offerta e ricevuto la somma liquidata deve rilasciare quietanza liberatoria. La quietanza dev’essere valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. La somma viene liquidata anche nel caso in cui il danneggiato non dia riscontro dell’offerta propostagli.
Il sesto comma dell’articolo 149 stabilisce infine che “In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto”.
L’azione diretta del danneggiato per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente
Un ulteriore strumento per ottenere il risarcimento del danno messo a disposizione dal legislatore al danneggiato è lo strumento dell’azione diretta previsto e disciplinato agli articoli 144 e 145 del codice delle assicurazioni.
L’articolo 144, primo comma, recita: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”.
In tal caso si instaura un vero e proprio giudizio in cui viene chiamato anche il responsabile del danno. L’azione è soggetta ad un termine di prescrizione. Tale termine è lo stesso termine previsto nel caso in cui l’azione l’azione fosse diretta al responsabile del danno. Tale termine è di 5 anni.
La legge, ed in particolare l’articolo 145 del codice delle assicurazioni, prevede tempi diversi per proporre l’azione di risarcimento. Ciò dipende a seconda che si intraprenda la procedura ordinaria di risarcimento o quella del risarcimento diretto.
Sia che sia stata avviata la procedura ordinaria di risarcimento che quella di risarcimento diretto l’azione può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni in caso di danno alle cose. Il termine si estende a novanta giorni in caso di danno alla persona. I termini decorrono dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno.
Come può ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente il terzo trasportato
L’articolo 141 del codice delle assicurazioni prevede una disciplina ad hoc per il risarcimento del danno del terzo trasportato.
Il primo comma della norma stabilisce che “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La procedura che dev’essere seguita dal terzo trasportato per ottenere il risarcimento del danno è quella ordinaria disciplinata dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni.
Il terzo trasportato può anche esercitare l’azione diretta del danneggiato prevista all’articolo 144 nei termini previsti all’articolo 145. L’azione si deve proporre nei confronti dell’impresa assicuratrice che assicura il veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro.
Come ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente se si è pedoni, ciclisti o altri utenti non motorizzati
L’articolo 142-ter del codice delle assicurazione, titolato “Utenti della strada non motorizzati” afferma che “L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti”.
Chi sono i soggetti che non possono ottenere il risarcimento del danno in caso di incidente
È importante ricordare che l’assicurazione non risarcisce i danni del conducente responsabile del veicolo. L’assicurazione non risarcisce anche gli altri soggetti indicati all’articolo 129 del codice limitatamente ai danni alle cose. Si tratta in particolare di:
- i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Il risarcimento del danno
Il codice delle assicurazioni distingue due voci di danno: il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo può essere di lieve entità e di non lieve entità.
Il danno patrimoniale è quello che incide sulla capacità del soggetto danneggiato di produrre reddito. L’entità del danno si calcola, ai sensi dell’articolo 137, sulla base del reddito di lavoro, dipendente o autonomo.
Il danno non patrimoniale concerne la lesione dell’integrità psicofisica del soggetto e corrisponde al danno biologico nel quale è presente una componente di danno morale.
Per il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità è stata predisposta una tabella unica unica valida su tutto il territorio nazionale. In tale tabella viene assegnato un punteggio alla menomazione dell’integrità psicofisica del soggetto danneggiato e un valore pecuniario ad ogni punto in relazione all’età del soggetto.
L’articolo 139 del codice delle assicurazioni suddivide il danno biologico in danno biologico permanente e danno biologico temporaneo.
La norma in ogni caso reca la definizione di danno biologico come “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Come ottenere il risarcimento del danno in caso di mancato accordo sulle somme con l’impresa assicuratrice
Il sistema più rapido per risolvere le controversie insorte con la compagnia assicuratrice è l’avvio di una conciliazione paritetica. Tale procedura consente di risolvere controversie relative sia alla dinamica del sinistro sia alla quantificazione del danno.
Si tratta di un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie relative alla RCA che non superano l’importo di 15000 euro di danno.
In alternativa, sempre evitando la strada del giudizio, è possibile attivare una procedura di mediazione o di negoziazione assistita.