Rito abbreviato

Il rito abbreviato – indice:

Dal 20 aprile 2019, a seguito della legge n. 33/2019, per tutti i reati che non costituiscono delitti puniti con la pena dell’ergastolo l’imputato può chiedere al giudice che il processo penale venga svolto in maniera alternativa e più vantaggiosa rispetto alla dinamica ordinaria. Il legislatore penale infatti ammette, all’esistenza di determinati presupposti, lo svolgimento di un processo più celere rispetto al rito ordinario. Il codice di procedura penale dedica il libro sesto ai cosiddetti “procedimenti speciali” che hanno tutti la caratteristica di essere mancanti di una delle fasi del processo ordinario. La richiesta di accesso a tale tipo di procedimento in ogni caso dev’essere autorizzata dal giudice che deve preliminarmente effettuare una valutazione circa una serie di elementi necessari alla decisione finale ovvero a garantire in ogni caso l’esercizio di diritti costituzionalmente tutelati.

In questa sede si va a trattare del giudizio o rito abbreviato in quanto, anche per i reati commessi in violazione della disciplina del codice della strada, si può ricorrere a tale tipologia processuale con notevoli vantaggi per l’imputato e le parti processuali.

Cos’è il rito abbreviato

L’articolo 438 del codice di procedura penale stabilisce che:

“L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5″. 

Da tale definizione si ricava che il rito abbreviato si caratterizza per l’assenza della fase dibattimentale in quanto il giudice decide “allo stato degli atti” nell’udienza preliminare. Si ricorda che il giudizio penale ordinario si sviluppa in tre fasi principali: le indagini preliminari, l’udienza preliminare e il giudizio vero e proprio in cui si inserisce il dibattimento a garanzia del diritto di difesa delle parti.

L’assenza pertanto della fase del dibattimento costituisce una rinuncia dell’imputato al suo diritto alla difesa in cambio, tuttavia, di altri vantaggi che di seguito verranno esposti.

Il procedimento speciale del rito abbreviato ha in ogni caso natura consensuale in quanto sono le parti processuali a decidere se condurre il giudizio secondo tali modalità suesposte.

Come si diceva nell’introduzione, è il giudice a valutare la convenienza effettiva dello svolgimento di un rito abbreviato e se ciò sia utile per la decisione finale. Come afferma l’articolo 441, comma 5, del codice di procedura penale infatti “Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423″.

Come funziona: la richiesta

L’accesso al procedimento speciale di rito abbreviato può aversi mediante richiesta al giudice formulata oralmente o per iscritto entro certi termini. Tali termini sono:

  • fino a che non si sono formulate le conclusioni nell’udienza preliminare;
  • in sede di opposizione quando è stato emesso un decreto penale di condanna;
  • ulteriori termini sono previsti in caso di richiesta effettuata durante lo svolgimento di altri procedimenti speciali non rilevanti in questa sede.

La richiesta può essere presentata dal difensore dell’imputato solo se munito di procura speciale autenticata ai sensi del terzo comma dell’articolo 438 del codice di procedura penale in quanto la richiesta è un atto personalissimo.

Se la richiesta formulata è semplice il giudice procede ad un controllo meramente formale dei presupposti della domanda che può accogliere o rigettare. Il giudice che la accoglie emette un’ordinanza irrevocabile che ammette il rito speciale ai sensi del quarto comma della suddetta norma. Se la rigetta o la ritiene inammissibile la domanda può essere riproposta allo stesso giudice sempre entro i termini suddetti.

L’imputato tuttavia può effettuare la richiesta richiedendo un’integrazione probatoria ai sensi del quinto comma della norma in commento. Si è in tal caso nell’ipotesi di rito abbreviato condizionato.

La richiesta condizionata di rito abbreviato

Il quinto comma, primo periodo, dell’articolo 438 del codice di procedura penale recita:

“L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1 bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione“.

In tal caso il giudice non può limitarsi al solo controllo formale ma deve controllare anche le prove assunte dall’imputato ad integrazione della domanda. Queste infatti, prosegue la norma, devono essere “necessarie” ai fini della decisione e “compatibili” con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.

Il pubblico ministero può tuttavia chiedere l’ammissione di prova contraria.

Se il giudice non ammette l’integrazione probatoria, perché la ritiene inadeguata, l’imputato ha sempre la possibilità di riproporre la domanda in maniera semplice oppure il patteggiamento. Le domande semplice e condizionata possono essere cumulate.

Il rigetto o l’inammissibilità del rito abbreviato

L’inammissibilità del rito speciale comporta la prosecuzione del processo secondo le dinamiche ordinarie e dunque proseguendo nella fase dibattimentale e non beneficiando degli esiti premiali di tale forma di rito.

Rimane tuttavia la possibilità di godere dei benefici premiali del rito abbreviato nel caso previsto all’ultimo comma dell’articolo 438 del codice di procedura penale. L’imputato che si è visto rigettare la domanda di rito abbreviato infatti ha la possibilità di far esaminare la decisione di rigetto al giudice del dibattimento. Il comma 6-ter infatti recita: “Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2″.

Aspetti procedurali del rito abbreviato

La disciplina dello svolgimento del giudizio abbreviato è contenuta nell’articolo 441 del codice di procedura penale che stabilisce:

  • come si svolge l’udienza;
  • e chi vi partecipa.

Come si svolge

Riguardo al primo aspetto l’udienza si svolge in camera di consiglio, dunque non pubblicamente, salvo l’imputato o gli imputati non facciano espressa richiesta al giudice di procedere pubblicamente. Le modalità procedurali seguite sono le stesse previste per l’udienza preliminare ad eccezione, ai sensi del primo comma dell’articolo 441, delle norme sull’assunzione delle prove e sul mutamento dell’imputazione. In realtà entrambe le eccezioni sono apparenti. Per quanto riguarda il mutamento dell’imputazione infatti questo è ammesso nel caso in cui venga rifiutata la domanda condizionata di rito abbreviato. L’imputato, come si diceva, può chiedere il patteggiamento.

Riguardo l’assunzione delle prove invece, il giudice, mancando la fase dibattimentale deve assumere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e lo farà seguendo le regole previste per l’udienza preliminare e quindi secondo quanto prescritto dall’articolo 422 del codice di procedura penale. Lo conferma infatti il comma sesto dell’articolo 441 affermando che “All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4″.

In assenza di integrazione probatoria il giudice ha l’obbligo di valutare che vi siano elementi sufficienti alla valutazione del caso. In caso contrario ha il potere di assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, codice di procedura penale).

Nell’ipotesi di richiesta con integrazione probatoria invece il giudice è tenuto ad assumere tutte le prove riportate dall’imputato. Spesso in tale ipotesi si rende necessario il mutamento dell’imputazione ai sensi dell’articolo 423 del codice di procedura penale. Per questo motivo il legislatore ha introdotto nel codice di procedura penale l’articolo 441-bis. Non ci si addentra tuttavia in tale approfondimento nei meccanismi complessi ed articolati previsti da tale norma.

Chi vi partecipa

Al processo partecipano tutte le parti processuali necessarie al processo penale ovvero l’imputato, il difensore e il pubblico ministero. Può costituirsi parte civile la persona danneggiata dal reato. A seconda di quando si costituisce rispetto all’ordinanza che ha disposto del rito abbreviato si possono verificare le seguenti ipotesi:

  • se si è costituita prima può successivamente rifiutare l’applicazione del rito ed uscire dal giudizio. In tal caso può chiedere il risarcimento del danno in un giudizio separato in sede civile;
  • accetta implicitamente il rito abbreviato se si costituisce successivamente all’ordinanza che lo ha disposto ai sensi del secondo comma dell’articolo 441 del codice di procedura penale.

I vantaggi del rito abbreviato

La dinamica del rito abbreviato è preferibile rispetto al rito ordinario per le seguenti ragioni:

  • quella più importante si ricava dal secondo comma dell’articolo 442 del codice di procedura civile. La norma recita infatti che “In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Si ha pertanto un notevole sconto di pena sia in caso di contravvenzione che di delitto;
  • dei tempi più brevi e ragionevoli di ottenimento della decisione del giudice (da qualche mese all’anno indicativamente).

La sentenza emessa dal giudice segue le regole del giudizio ordinario e dunque sarà improntata sul modello della sentenza dibattimentale.

L’esito del procedimento

Si possono pertanto configurare le seguenti ipotesi all’esito del procedimento con rito abbreviato:

  • il giudice dispone con sentenza il proscioglimento dell’imputato, a norma del secondo comma dell’articolo 520 del codice di procedura penale, se ritiene non ci siano prove sufficienti della sua colpevolezza;
  • procede ai sensi del primo comma dell’articolo 529 del codice di procedura penale se “la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria” oppure se c’è una causa di estinzione del reato;
  • l’imputato viene condannato se la sua colpevolezza è dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. In tal caso gli atti che portano al convincimento del giudice sono: quelli contenuti nel fascicolo ai sensi del secondo comma dell’articolo 416, quelli di cui al terzo comma dell’articolo 419 ovvero “la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio” e le prove assunte nell’udienza.

Rito abbreviato e patteggiamento

L’ammissione al rito abbreviato, giudizio, come si diceva sopra, di natura consensuale, esclude che possa essere successivamente trasformato il rito in altri della stessa natura (cioè in altri di natura consensuale).

Il rito abbreviato infatti non può essere convertito in patteggiamento. Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un altro rito speciale di natura consensuale disciplinato agli artt. 444-448 del codice di procedura penale con cui il rito abbreviato condivideva, in origine, molti aspetti.

L’unico caso in cui l’imputato può richiedere il patteggiamento a seguito della domanda di rito abbreviato (non si tratta comunque di una conversione del procedimento) è quando quest’ultima viene rigettata. A stabilirlo è il comma 5-bis dell’articolo 438 del codice di procedura penale.

L’appello della sentenza

La sentenza emessa all’esito del rito abbreviato, a differenza di quella di patteggiamento, si può appellare. L’articolo 443 del codice di procedura penale tuttavia fissa dei limiti stabilendo che “L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento” e che “Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.“.

Il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio nelle modalità previste dall’articolo 599 del codice di procedura penale. Durante l’udienza possono essere assunte nuove prove ma la loro assunzione dipende dalla richiesta di giudizio abbreviato fatta originariamente. Se si tratta di richiesta condizionata il diritto alla riassunzione delle prove è garantito anche in sede di appello. È garantita anche la riassunzione delle prove che non sono state assunte dal giudice di primo grado. Se invece l’imputato aveva fatto richiesta semplice di giudizio abbreviato ha in origine rinunciato al suo diritto di assumere mezzi di prova integrativi. Tale diritto pertanto non sorge nemmeno in sede di appello.

Rito abbreviato e reati di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della strada

I reati di guida in stato di ebbrezza e quello di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono delle contravvenzioni. Qualora si scelga l’opzione del rito abbreviato pertanto il giudice sarà tenuto a ridurre la pena della metà. La quantità di riduzione della pena è stata così stabilita dalla legge 103/2017. Prima di tale intervento normativo invece la riduzione della pena era pari ad un terzo come oggi per i delitti.

Sull’applicazione del rito abbreviato e della riduzione della pena alla metà è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 832/2018. Il caso vedeva condannato in sede di appello un soggetto che conducendo un autoveicolo in stato di alterazione psicofisica dovuta dall’assunzione di sostanze stupefacenti aveva causato un incidente stradale. La questione ha dato modo ai giudici di confermare l’entità di riduzione della pena a seguito di rito abbreviato ovvero di stabilire come tale riduzione si applicasse anche alle fattispecie accadute prima dell’entrata in vigore della suddetta legge. Oltre ad evidenziare come una norma giuridica riguardante un aspetto processuale come quella dell’attenuazione della pena incida anche sotto il profilo sostanziale.

Quanto affermato dalla Corte in merito si riporta di seguito: “Pertanto, l’art. 442 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica come stabilisce l’art. 2 c.p., comma 4, anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

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