Sospensione della patente di guida in caso di incidente – indice:
- La sospensione della patente
- Patteggiamento e sospensione
- Il caso di specie
- Sospensione e revoca
- Motivazione del giudice
- La durata della sospensione
- Conclusioni
La Corte di Cassazione penale, sezione IV, con sentenza n. 37628/2021 ha stabilito che il giudice, nel disporre la sospensione della patente di guida con sentenza di condanna emessa a seguito della procedura di patteggiamento, deve motivare l’entità della sanzione amministrativa quando supera la media della forbice edittale.
Nel caso di specie il collegio accoglieva il ricorso e annullava la sentenza emessa dal Tribunale nella parte in cui applicava la sospensione della patente, quale sanzione accessoria al reato di lesioni colpose stradale ex articolo 590-bis del codice penale, nella misura massima di due anni senza fornire puntuali motivazioni. Queste infatti, secondo affermata giurisprudenza, devono essere prodotte sulla base dei criteri stabiliti dal secondo comma dell’articolo 218 del codice della strada.
Come funziona la sospensione della patente in caso di incidente
La sospensione della patente è una sanzione amministrativa che viene disposta come accessoria ad una sanzione penale nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Tale sanzione amministrativa è applicata in alternativa alla più grave sanzione della revoca a seconda dei casi e in maniera discrezionale dal giudice. L’organo giudicante infatti ha il potere, in alcuni casi, come ad esempio nel caso di omicidio stradale o lesioni colpose stradali non aggravati, di disporre l’applicazione della sospensione della patente in luogo della revoca. Tale potere gli è stato attribuito a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 222, secondo comma, quarto periodo del codice della strada avvenuta con sentenza n. 88/2019.
Il giudice tuttavia non ha l’obbligo di esporre puntualmente i motivi che lo hanno condotto ad applicare la sospensione in luogo della revoca. Così conferma la sentenza n. 11479 del 09/03/2021 della Suprema Corte secondo cui “In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta”.
Sentenza di condanna con patteggiamento e sospensione della patente in caso d’incidente
Quando la condanna deriva da una sentenza di patteggiamento il giudice non è sempre tenuto a motivare l’entità della sanzione applicata.
A tal proposito la cassazione con sentenza n. 24023 del 20/08/2020 affermava che “In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita”.
Il giudice deve dare motivazione della durata della sanzione solo quando la durata della sospensione si avvicina al massimo edittale o comunque supera la media della forbice edittale.
Con la recente sentenza n. 37628/2021 la Corte di Cassazione penale si è espressa negli stessi termini di tale orientamento precedente riguardo l’obbligo di motivazione della durata della sospensione applicata con sentenza di patteggiamento.
Il ricorso contro la sospensione della patente in caso d’incidente
Nel caso di specie il Tribunale in primo grado aveva applicato con sentenza di patteggiamento la sospensione della patente per due anni. Il giudice aveva stabilito la durata nella misura massima consentita senza tuttavia fornire adeguata motivazione.
All’esito del processo penale l’imputato risultava responsabile di aver commesso il reato di lesioni stradali ex articolo 590-bis del codice penale. Il condannato impugnava la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti ricorrendo in cassazione. Con un unico motivo di ricorso denunciava il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla durata della sospensione della patente. Il ricorso, basato su quest’unico motivo, veniva accolto dal collegio e portava all’annullamento della sentenza nella parte relativa alla determinazione della durata della sospensione.
L’applicazione della sospensione della patente in luogo della revoca
Il Collegio richiamava subito alla memoria, quale premessa introduttiva, la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019. Con tale sentenza la Corte Costituzionale dichiarava l’incostituzionalità del quarto periodo del secondo comma dell’articolo 222 del codice della strada.
I giudici ritenevano opportuno motivare la decisione del giudice di primo grado sull’applicazione della sospensione in luogo della revoca nel caso di specie. La condanna infatti seguiva all’accertamento della colpevolezza dell’imputato di aver commesso il reato di lesioni stradali colpose. A seguito della suddetta sentenza della Corte Costituzionale per tale reato è stata resa possibile l’applicazione della sospensione in luogo della revoca. Si tratta di un potere discrezionale del giudice esercitabile solo se non sono intervenute circostanze aggravanti. Quali la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Fatta la suddetta premessa, la Corte affermava che il ricorso presentato contro la sentenza di patteggiamento andava accolto. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, prevede che l’imputato e il pubblico ministero possono presentare ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo “per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”. In tale ipotesi tuttavia non operava la appena menzionata disposizione.
Si fa invece richiamo alla sentenza n. 21369/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione nella quale si ammetteva la possibilità di censurare l’erronea od omessa applicazione di sanzioni amministrative tramite il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ex articolo 606 del codice di procedura penale.
L’obbligo del giudice di motivare la durata della sospensione della patente in caso d’incidente
Il ricorso, oltre ad essere ammissibile, è anche ritenuto fondato. La Corte al proposito richiama l’opinione giurisprudenziale diffusa secondo cui “allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione“.
Sulla base di questo principio si muove il collegio di legittimità. Ritiene pertanto che specularmente il giudice debba adeguatamente fornire le motivazioni che lo hanno indotto a determinare la durata della sospensione quando questa è stabilita nella misura massima o comunque superiore alla media della forbice edittale. La motivazione risulta doverosa anche in ragione del fatto che la determinazione della durata della sospensione è sottratta alle parti e rimessa al giudice in maniera discrezionale e autonoma.
I parametri di determinazione della durata della sospensione della patente in caso d’incidente
Come affermato inoltre in tempi più remoti con sentenza n. 4740 del 18/11/2020 “Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento”. Il collegio del caso di specie condivide lo stesso orientamento.
L’articolo 218, comma 2, del codice della strada stabilisce che il giudice, nel determinare la durata della sospensione, deve valutare:
- l’entità del danno apportato;
- la gravità della violazione commessa, nonché
- il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Non devono invece essere utilizzati i parametri di cui all’articolo 133 del codice penale.
La Corte pertanto aderisce al seguente orientamento. Il giudice nel determinare una durata della sospensione della patente superiore alla media della forbice edittale deve darne adeguata motivazione. E nel dare adeguata motivazione il giudice deve tenere conto dell’entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Conclusioni
Nel caso di specie – afferma la corte – “il giudicante ha limitato il proprio percorso argomentativo a un generico e non meglio circostanziato riferimento alla “gravità della violazione colposa e delle lesioni cagionate”, senza alcuna indicazione delle ragioni di tale giudizio di gravità ed ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari a due anni”.
Risulta evidente il contrasto tra l’operato del giudice e gli orientamenti condivisi dalla Suprema Corte che infatti annulla la sentenza impugnata nella parte relativa alla durata della sospensione della patente con rinvio al tribunale per un nuovo giudizio.